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RECENSIONI
Ho tanto insistito su quest’unico esempio, che rappresenta una deroga al ca­
none della deferenza al testo, non per marcare un eccesso di discrezionalità e di
unilateralità della Pinton-Diehl (la pratica della traduzione non è mai neutrale),
ma piuttosto per ricercarne la logica interna.
Quanto alla resa linguistica e terminologica degli inserti giusromanistici nel­
la trama discorsiva vichiana, gli scogli da superare sono molteplici, perché alla
diversità dei codici linguistici si associa quella delle tradizioni giuridiche. Eb­
bene, qui la Pinton-Diehl per molti versi segna un progresso rispetto alle pre­
cedenti traduzioni del
Diritto universale
; e di quest’apporto si gioveranno tutti
gli studi vichiani, non solo quelli di lingua inglese. Esaminiamo innanzitutto al­
cuni degli aspetti più persuasivi della Pinton-Diehl, assumendo come modello
di riferimento la già citata traduzione dei
Digesta.
Un primo esempio in tal senso è dato dalla resa della celebre massima ul-
pianea (Ulp. D. 1. 3. 31) del principe come
legibus solutus
, destinata a diventa­
re il cardine dell’assolutismo moderno. Sarchi la traduce con «non in virtù del­
le leggi»
(Du,
cap. CHI, in
OG,
p. 117), che ne sfuma non poco l’intensità, non
riuscendo a restituire l ’idea dello scioglimento del potere sovrano da qualsiasi
vincolo di carattere legale. Senz’altro più efficaci Pinton e Diehl: «free from thè
restrictions of law» (p. 76). Altrettanto efficace e più letterale la soluzione adot­
tata da MacCormick
(TheDigest ofjustinian,
cit., voi. I, p. 13): «not bound by
statutes», che veicola proprio l’immagine del
bind
(legame) da cui il
princeps
è
svincolato,
solutus.
Un altro dato, di rilievo anche maggiore, emerge dal confronto con la tra­
duzione dei
Digesta: lex
diventa
law
nella Pinton-Diehl,
statute
in MacCormick,
che invece traduce
ius
con
law,
qualora il termine designi il
diritto oggettivo
(co­
me ad esempio nei titoli primo e secondo del libro primo,
De iustitia et iure
e
De origine iuris,
resi rispettivamente con
Justice and law
e
Origin oflaw),
o con
right,
nel caso in cui
ius
denoti un diritto soggettivo, una «signoria giuridica» su
persone o su cose. Ricalcato fedelmente sul dualismo vichiano di diritto e leg­
ge, lo schema bipartito della Pinton-Diehl
(right-law)
identifica con
law
la sola
legge positiva e, di conseguenza, espande la gamma semantica di
right.
Nella tri-
partizione di MacCormick (
right-law-statute
), all’opposto, è
law
ad assumere
una valenza più generale, mentre l’accezione più ristretta è riservata a
statute,
che esprime il carattere scritto e formale della legge. Istituendo una polarità mol­
to marcata fra diritto codificato e diritto consuetudinario (e giurisprudenziale),
questa traduzione attualizzante ha il pregio di risultare immediatamente com­
prensibile in un contesto di
Common Law.
Tuttavia, denotando la legge come
documento legislativo piuttosto che come
iussum
(ordine coattivo di un singo­
lo o di un’assemblea) e non riuscendo a rendere ragione dell’originaria forma
orale della legge, la voce
statute
s’intona forse più con la distinzione tra
iusscrip­
tum
e
ius non scriptum
che con quella tra
ius
e
lex.
Passiamo ora al campo semantico del
potere.
Se il lemma
potestas
è solita­
mente tradotto, alla maniera hobbesiana, con
power (patria potestas
=
paternal
power, potestas infinita
=
limitlesspower)
e più raramente con
authority
(nel ca­
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