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AVVISATORE BIBLIOGRAFICO
gettivo-individuale della costituzione della
storia, contesto nel quale invece è alquanto
eccentrica. La ricostruzione del pensiero vi
chiano dell’A. porta inoltre allo svantaggio
metodologico di accentuare fatalmente la se
parazione in Vico di un aspetto scolastico e
teologico - atemporale e/o anticronologico -
contrapposto ad un altro umanistico e retori
co - cronologico ed edificatore del tempo -
nella concezione del senso comune; un per
corso il cui esito parimenti fatale è infine di
nuovo di scindere l’aspetto secolare del pen
siero di Vico da quello impregnato teologica
mente, in quanto solo il primo avrebbe anco
ra rilevanza per il pensiero politico.
[S. C.]
26.
OLIVIER
Paul,
Droit romain et inter-
prétation de l’histoire chez Vico,
in
De Chri
stian Woljf à Louis Lavelle: métaphysique et
histoire de la philosophie. Recueil en homma-
ge à Jean Ernie à l’occasion de son 75e anni-
versaire,
a cura di R.Theis e C.Weber, Hilde-
sheim-Zurich-New York, Olms, 1995, pp.
131-157.
L’intento del saggio è quello di rico
struire le valenze che, in Vico, assumono le
grandi categorie elaborate dal diritto roma
no:
fas
e
ius; ius scriptum
e
ius non scriptum
;
ius naturale, ius civile
e
ius gentium.
Rispet
to al campo d’indagine delineato dal titolo,
l’approccio al tema si presenta più ‘vichiano’
che romanistico, se si considera la scelta di
Olivier, deliberatamente inattuale ma certo
discutibile, di limitare il confronto con la sto
riografia giuridica al classico manuale di
Paul Frédéric Girard (traduttore francese,
dal 1887, del
RómischesStaatsrecht
di Mom-
msen) e alla monografia di Pierre Noailles su
Fas et Ius.
Altrettanto singolare il mancato
impiego delle fonti tecniche romane. Tutta
via, al di là di queste riserve, l’esegesi dei te
sti vichiani appare corretta e risultano con
vincenti le ipotesi interpretative formulate.
In particolare, l’esame del rapporto
fas-ius
(pp. 134-137) offre spunti interessanti. Il
fas,
per Olivier, denota la «genèse religieuse du
droit» (p. 134), di
tutto
il diritto, sia esso sa
cro o profano, conformemente a quella
«unità strutturale del sistema giuridico pri
mitivo» (la formula è di Riccardo Orestano),
cui corrisponde, in Vico, l’identità originaria
di sapienza, sacerdozio e regno. Così conce
pito, il
fas
si configura come «une sort de pré-
droit et l’histoire qu’il faut parcourir une sor
te de pré-histoire»
(ivi):
sebbene il nome re
sti sottaciuto, il riferimento a Louis Gemet,
al quale si deve la categoria di
prediritto,
è
in
re.
In che misura la nozione di
pré-droit
può
costituire uno schema interpretativo valido
anche per Vico? È pregiuridica, per Gemet,
quella pratica che, pur senza presentare al
cuni caratteri essenziali del diritto (formaliz
zazione, specializzazione funzionale, astra
zione), è tuttavia dotata di un’efficacia sim
bolica
virtualmente
giuridica in ragione del
la sua potenza magico-religiosa, del suo ef
fetto di suggestione: di qui la sua iterazione
rituale e il riconoscimento come regola con
suetudinaria da parte della comunità primi
tiva. In quest’ottica, un vincolo pregiuridico
appare tanto più stringente quanto più in
tenso è il sentimento di obbligazione del sin
golo, ossia quanto più attuale e concreto è il
pericolo della vendetta (divina e collettiva) in
caso di inadempimento della prestazione do
vuta. Un discorso analogo può farsi per la
concezione vichiana del
fas,
ricondotto eti
mologicamente alla radice
fari,
alla voce per
suasiva del nume, e assunto come l’equiva
lente semantico di
themis\
la prima manife
stazione del
fas deorum
(il tuono) assume il
senso di un’interdizione (Franz Wieacker de
finisce la nozione basica di
fas
in termini di
tabù),
la cui efficacia dipende dall’orrore sa
cro che essa è in grado di suscitare. Il che av
valora la proposta interpretativa di Olivier.
Quanto alla distinzione tra
ius scriptum
e
ius non scriptum
e ai suoi risvolti politici (pp.
137-142), l’A. si sofferma sul nesso che, nei
tempi eroici, intercorre tra la forma di gover
no aristocratica e il diritto non scritto («la cou-
tume»: p. 137), del quale è depositaria una
scienza giuridica pontificale e poi laica (un’o
ligarchia di
prudentes),
operante con la tecni
ca del responso orale. Monopolio aristocrati
co ridimensionato dall’avvento della scrittura,
della legislazione scritta, dell’astrazione.