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AVVISATORE BIBLIOGRAFICO
gettivo-individuale della costituzione della
storia, contesto nel quale invece è alquanto
eccentrica. La ricostruzione del pensiero vi­
chiano dell’A. porta inoltre allo svantaggio
metodologico di accentuare fatalmente la se­
parazione in Vico di un aspetto scolastico e
teologico - atemporale e/o anticronologico -
contrapposto ad un altro umanistico e retori­
co - cronologico ed edificatore del tempo -
nella concezione del senso comune; un per­
corso il cui esito parimenti fatale è infine di
nuovo di scindere l’aspetto secolare del pen­
siero di Vico da quello impregnato teologica­
mente, in quanto solo il primo avrebbe anco­
ra rilevanza per il pensiero politico.
[S. C.]
26.
OLIVIER
Paul,
Droit romain et inter-
prétation de l’histoire chez Vico,
in
De Chri­
stian Woljf à Louis Lavelle: métaphysique et
histoire de la philosophie. Recueil en homma-
ge à Jean Ernie à l’occasion de son 75e anni-
versaire,
a cura di R.Theis e C.Weber, Hilde-
sheim-Zurich-New York, Olms, 1995, pp.
131-157.
L’intento del saggio è quello di rico­
struire le valenze che, in Vico, assumono le
grandi categorie elaborate dal diritto roma­
no:
fas
e
ius; ius scriptum
e
ius non scriptum
;
ius naturale, ius civile
e
ius gentium.
Rispet­
to al campo d’indagine delineato dal titolo,
l’approccio al tema si presenta più ‘vichiano’
che romanistico, se si considera la scelta di
Olivier, deliberatamente inattuale ma certo
discutibile, di limitare il confronto con la sto­
riografia giuridica al classico manuale di
Paul Frédéric Girard (traduttore francese,
dal 1887, del
RómischesStaatsrecht
di Mom-
msen) e alla monografia di Pierre Noailles su
Fas et Ius.
Altrettanto singolare il mancato
impiego delle fonti tecniche romane. Tutta­
via, al di là di queste riserve, l’esegesi dei te­
sti vichiani appare corretta e risultano con­
vincenti le ipotesi interpretative formulate.
In particolare, l’esame del rapporto
fas-ius
(pp. 134-137) offre spunti interessanti. Il
fas,
per Olivier, denota la «genèse religieuse du
droit» (p. 134), di
tutto
il diritto, sia esso sa­
cro o profano, conformemente a quella
«unità strutturale del sistema giuridico pri­
mitivo» (la formula è di Riccardo Orestano),
cui corrisponde, in Vico, l’identità originaria
di sapienza, sacerdozio e regno. Così conce­
pito, il
fas
si configura come «une sort de pré-
droit et l’histoire qu’il faut parcourir une sor­
te de pré-histoire»
(ivi):
sebbene il nome re­
sti sottaciuto, il riferimento a Louis Gemet,
al quale si deve la categoria di
prediritto,
è
in
re.
In che misura la nozione di
pré-droit
può
costituire uno schema interpretativo valido
anche per Vico? È pregiuridica, per Gemet,
quella pratica che, pur senza presentare al­
cuni caratteri essenziali del diritto (formaliz­
zazione, specializzazione funzionale, astra­
zione), è tuttavia dotata di un’efficacia sim­
bolica
virtualmente
giuridica in ragione del­
la sua potenza magico-religiosa, del suo ef­
fetto di suggestione: di qui la sua iterazione
rituale e il riconoscimento come regola con­
suetudinaria da parte della comunità primi­
tiva. In quest’ottica, un vincolo pregiuridico
appare tanto più stringente quanto più in­
tenso è il sentimento di obbligazione del sin­
golo, ossia quanto più attuale e concreto è il
pericolo della vendetta (divina e collettiva) in
caso di inadempimento della prestazione do­
vuta. Un discorso analogo può farsi per la
concezione vichiana del
fas,
ricondotto eti­
mologicamente alla radice
fari,
alla voce per­
suasiva del nume, e assunto come l’equiva­
lente semantico di
themis\
la prima manife­
stazione del
fas deorum
(il tuono) assume il
senso di un’interdizione (Franz Wieacker de­
finisce la nozione basica di
fas
in termini di
tabù),
la cui efficacia dipende dall’orrore sa­
cro che essa è in grado di suscitare. Il che av­
valora la proposta interpretativa di Olivier.
Quanto alla distinzione tra
ius scriptum
e
ius non scriptum
e ai suoi risvolti politici (pp.
137-142), l’A. si sofferma sul nesso che, nei
tempi eroici, intercorre tra la forma di gover­
no aristocratica e il diritto non scritto («la cou-
tume»: p. 137), del quale è depositaria una
scienza giuridica pontificale e poi laica (un’o­
ligarchia di
prudentes),
operante con la tecni­
ca del responso orale. Monopolio aristocrati­
co ridimensionato dall’avvento della scrittura,
della legislazione scritta, dell’astrazione.
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