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ALESSANRO STILE
integra, dal momento che questa è già corrotta, ma
del genere
di quella
che era stata nella natura integra»36.
L’attenzione di Vico si incentra più sulla legge di Cristo nella funzio­
ne «prescrittiva» di valori, che non su quella «restauratrice» degli stessi
valori. Ebbene, dice Vico, riferendosi al diritto romano,
il principio della nuova giurisprudenza e quello della metafisica cristia­
na coincidono (...). Quando nell’impero romano fu introdotta la vera reli­
gione, le costituzioni imperiali, che fondarono sull’ordine naturale il nuovo
diritto, presero l’avvio dalla castità della mente, vale a dire dalla conoscen­
za autentica della natura di Dio (...) affinché i cristiani eseguissero secondo
leggi conformi alle norme della coscienza quelle cose stesse che i filosofi del­
le genti avevano stabilito come doveri in base alla forza del vero37.
Ecco perché «il filosofo non può che essere cristiano»38. E quando
Vico introduce la distinzione tra
ius naturale prius
e
ius naturale poste­
rius,
vuole recuperare sul piano del
jus posterius
quanto sancito nella na­
tura umana incorrotta:
Il diritto naturale secondo conferisce al primo la
forma del diritto
in quan­
to gli conferisce il carattere dell’immutabilità: nulla infatti può avvenire per
natura, che non sia prima lecito per natura39.
Vico perviene dunque alla formulazione di un’etica e di una conse­
guente coscienza giuridica proprio nel momento in cui il progetto salvi­
fico di Cristo mostra la distanza, incolmabile se non mediante una
fictio
iuris,
da quel vero eterno che all’origine era possibile contemplare nella
sua immediatezza. Nell’interrogarsi su «quale sia la vita cristiana, quale
la virtù cristiana», Vico sottolinea lo sforzo di una natura corrotta che
non può (e non
deve
perché non
può)
recuperare l’originaria purezza,
ma che deve piegare la legge originaria, indebolitasi con il peccato, alla
stessa legge, recuperata mediante un artificio, che la contrasti ricondu­
cendola a ciò che
prima
era naturale.
Tutto procede faticosamente: la «vera etica cristiana», dice Vico, «in­
segna a considerare ‘la vita umana sulla terra come una milizia’ e la virtù,
come diceva l’Apostolo, è ‘la legge della mente in lotta contro la legge
36
Ivi
; corsivo mio.
37
Ivi.
38
Ivi.
39
Ibid.,
cap. XVII. Il diritto naturale primo «è una forza del corpo messa in moto dal de­
siderio che gli animali bruti non hanno»; mentre il diritto naturale secondo «consiste nella
forza del vero e della razionalità, che ha desiderio nel conato, ossia governa il moto del desi­
derio»
(ivi).
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