LA STRUTTURA DEL «CERTO» NELLE OPERE GIURIDICHE VICHIANE
75
diche, dei due termini (spacciate per la definitiva conquista di quello
schema, ma liquidate nel testo con un breve accenno)29. Fassò si soffer­
mava invece in modo più esteso sui capitoli del
De uno
in cui tali cate­
gorie sono riprese esplicitamente con riferimento al diritto, in particola­
re il cap. LXXXII su «Verum legum et certum legum»:
La ragione della legge fa che questa abbia il vero. D’altra parte il vero è
la caratteristica propria e permanente del diritto necessario.
Il certo è parte del vero.
Invero il certo è l’attributo proprio e permanente del diritto volontario, tut­
tavia, sotto qualche parte, del vero - secondo la succitata definizione di diritto
civile di Ulpiano. La qual parte di vero vien presa dai legislatori per conserva­
re in quella parte, tramite l’autorità inmodo certo, il vero, che non possono te­
nere col pudore degli uomini: il che è la ragione di quella definizione ulpianea.
Perciò anche nelle finzioni, che sono tutte di diritto volontario - infatti il dirit­
to naturale è generoso e verace - sottostà qualcosa di vero dettato dalla ragio­
ne. Nient’altro vuol dire quel celebre detto dello stessoUlpiano: «È cosa dura,
ma è scritta», che infine suona: «La legge è certa, ma non è completamente ve­
ra». Ma tuttavia qualche ragione le impedisce di essere del tutto vera30.
Questo capitolo è, per Fassò, una delle prove più forti dell’origine
giuridica delle categorie di
verum
e
certum.
Se però non si accetta la pre­
giudiziale inversione cronologica, gli si potrebbero anzitutto opporre le
mento della filosofia, ma conserva il significato comune di corrispondente alla realtà oggetti­
va: di
‘exploratum indubiumque’
insomma, esprimente verità di coscienza e non di scienza,
non diversamente dal termine
'certum'.
Si avrebbe insomma qui addirittura una identifica­
zione dei termini ‘
certum
e
'verum’
, a proposito del concetto di
aequum
; ma ciò non deve trar­
re in inganno, non corrispondendo, qui, il termine
'verum'
al concetto ad esprimere il quale
è usato nell’ultima forma della filosofia vichiana
(ibid.,
p. 47).
29 «La definizione di ciò che il Vico intende con i due termini
'verum'
e
'certum'
si in­
contra propriamente nel
Proloquium-,
ma è evidente che gran parte di questo - come più tar­
di le degnità della
Scienza nuova seconda
- è costituita da apparenti premesse che sono in realtà
conclusioni; e perciò, più che questa astratta definizione preliminare, è utile considerare i pas­
si ove per la prima volta i termini
'verum'
e
'certum'
appaiono, nel significato da quella defi­
nizione dichiarato, usati concretamente»
(ibid.,
p. 59).
30 «Ratio autem legis eidem dat esse verum. Verum autem est proprium ac perpetuum
adiunctum iuris necessarii. / Certum est pars veri. / Certum vero est proprium et perpetuum
iuris voluntarii attributum, sub aliqua tamen veri parte, ut Ulpianus nuper ius civile definivit.
Quam veri partem legislatores arripiunt, ut certo teneant ea ex parte verum auctoritate, quod
hominum pudore tenere non possunt: quae est eius ulpianeae definitionis ratio. Quare vel om­
nibus fictionibus, quae omnes iuris voluntarii sunt - nam ius naturale est generosum et verax,
- subest aliquod verum ratione dictatum. Quin eiusdem Ulpiani celebre illud: ‘Durum est,
sed scriptum est’ tantumdem sonat: ‘Certa lex est, sed vera prorsus non est’. A t aliqua tamen
ratio eam veram omnino esse non sinit» (OG, p. 100).
1...,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74 76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,...241