RELIGIONE E DIRITTO NEL
DE UNO
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cose, cioè alle cosiddette circostanze, di cui molte sono estranee e inutili, al­
cune spesso non congruenti e talvolta anche avverse al proprio fine, i fatti
umani non possono misurarsi con il criterio di questa rettilinea e rigida re­
gola mentale;
occorre considerarli, invece, con quella misura flessibile di Le­
sbo, che, lungi dal voler conformare i corpi a sé, si snodava in tutti i sensiper
adattare se stessa alle diverseforme dei corpi42.
Così nel
De ratione,
insieme alla
prudentia,
Vico pone anche il tema
dell
'aequitas
al centro della propria riflessione giuridica e politica, e nel
momento in cui ricostruisce e ripercorre la storia ‘arcana’ del diritto ro-
42
G. Vico,
De nostri temporis studiorum ratione
(1709], in Id.,
Opere,
2 voli, a cura di A.
Battistini, Milano, 1990, voi. I (d’ora in poi
De rat.),
pp. 131,133, il corsivo è nostro. In un cele­
bre passo dell’E/zc»
a Nicomaco
Aristotele per chiarire uno degli aspetti della
eitieixeux
ricorda
un particolare regolo di piombo impiegato a Lesbo, dalla caratteristica di adattarsi facilmente al­
la forma della pietra anziché restare rigido. Lo
ènieiKé?
è pertanto definito un
«éjtavópOcona
vo^ivov Siraióv»,
e ancora:
«xouxo
yap aixióv
taxi xov un Ttavxa Kaxavónov eìvai, oxi
Ttepi
évifflv àStivaiov 9eo9ai và|iov, óiaxe v(/f|(piafj.axo<; 8eì. to t yap àoipàrcTou àopiaxoc; m i o
Kàvcòv écmv, okncep
icori
xriq Aeapia^ 0iKoSo|xfjq o |io>apSivoc;
tcàvcòv
rcpóc; yap xo ax%ia
tot» A.i9o\) iietaKÌveiTat Kai
ox>
p.èvei
o tcàvcóv, Kal
xo
\)/f|(piapa
Jcpoq xa jtpàynaxa»
(Ari-
STOTELIS,
Ethica Nicomachea.V,
10,1137 a-b, a cura di L. Bywater, Oxford, Clarendon P., 1894).
Tale immagine, destinata a divenire il simbolo del concetto di
aequitas
nel mondo moderno, nel
campo del diritto rappresenta la duttilità dello spirito della legge rispetto all’inflessibilità della
sua lettera. Il
topos
del regolo lesbio, con questo stesso valore simbolico, dopo Aristotele è stato
ripreso da Plutarco, Tommaso d’Aquino, Egidio Romano, Lutero, Budé, Tommaso Moro, Vi­
ves, Bodin, Vultejus, Campanella, Bacone e, infine, Vico. E appena il caso di ricordare in questa
sede le rilevanti implicazioni politiche che il dibattito riguardo 1
'aequitas
tende progressivamen­
te ad assumere: mentre Campanella affronta il complesso rapporto tra equità civile e equità na­
turale cui dovrà ripensare Vico - se pure in una prospettiva diversa - in pagine centrali del
De
ratione
sino alla
Scienza nuova
(Cfr. T.
CAMPANELLA,
Aforismipolitici, con sommariepostille ine­
dite integratidalla rielaborazionelatina delDe
politica
edalcommentodi UgoGrozio
(1601-1602),
a cura di L. Firpo, Torino, 1941, pp. 126 sgg.); Bacone individua nell
'aequitas
lo strumento po­
litico per eccellenza, destinato essenzialmente a coloro che esercitano un’autorità ‘pretoria’ e non
già atto a temperare la durezza dello
jus strictum
(Cfr. F.
B
acon
,
History ofthè reignofKingHenry
VII
(1622), a cura di V. Gabrieli, Roma-Bari, 1964, pp. 54-55; ma soprattutto Id.,
De dignitate et
augumentis scientiarum
(1623), in Id.,
Operefilosofiche,
2 voli, a cura di E. De Mas, Roma-Bari,
1965, voi. II, pp. 489-492). Di contro, il rifiuto di Hobbes di accettare l’equità quale
emendatio
legis,
cui fa da riscontro il proposito di valutarla solo in quanto
emendatiojudicii,
indica chiara­
mente l’orientamento assunto dal confronto riguardo l’equità:
iuris prudentia
e
prudentia civilis
mostrano di avere confini sempre più limitrofi, mentre
scientia
e
prudentia iuris
tendono decisa­
mente a diluire la loro tradizionale equivalenza (Cfr. T.
HOBBES,
Dialogosuldiritto comune
(1666),
in Id.,
Operepolitiche,
a cura di N. Bobbio, Torino, 1959, pp. 464-465). La voce di Vico si inse­
risce quale ‘caso limite’ in tale dibattito e le pagine del
De ratione
appena ricordate segnano an­
che il momento ultimo della complessa vicenda letteraria del
topos.
Si veda a riguardo l’impre­
scindibile studio di G.
GlARRIZZO,
«
Aequitas
»
e «prudentia». Storia di un topos vichiano,
in que­
sto «Bollettino» VII (1977), pp. 5-30, successivamente confluito in Id.,
Vico, la politica e la sto­
ria,
Napoli, 1981, pp. 145-174. Per la semantica giuridica del lemma ‘equità’ cfr. anche V. Fro-
SINI,
Enciclopedia deldiritto,
Milano, 1965, voi. XV,
ad vocem.
1...,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102 104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,...402