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ALESSIA SCOGNAMIGLIO
mano dalla
scientia iusti
all
'ars aequi
43riserva un ruolo essenziale proprio
al
Xaequitas civilis
, quella «giusta ragione di Stato»44 o pubblica utilità
che, attraverso l ’estensione del concetto di ejtteixeicc, si innesta entro il
terreno dell’equità naturale, che è il bene del singolo45. L’equità civile
tende così a diventare espansione dell’equità naturale e a ispirarsi tanto
all’utilità privata, quanto a quella pubblica. E in tal senso che va allora
valutato l ’elemento storicamente discriminante delle XII Tavole, emble
ma di una iniziale, severa e giusta legislazione, dopo la quale, resisi indi-
pendenti prima i senatoconsulti, poi gli editti dei pretori, divenne ne
cessario ricorrere a un nuovo metro di giudizio e cioè al principio della
ragione di Stato che consiste nella considerazione assoluta di quelle stes-
43
De rat.,
p. 172. Vico dedica al più importante degli
adiumenta
della
ratio studiorum,
la
iurisprudentia,
l’ampio cap. XI del
De ratione,
nel quale anticipa temi e analisi destinati a tro
vare un più compiuto svolgimento oltre che nel
Diritto universale
e nella
Scienza nuova,
an
che nel
Ragionamento d’intorno alla legge delle XII Tavole venuta dafuori in Roma.
Tale scrit
to fu elaborato in occasione delle
Correzioni, Miglioramenti eAggiunte
cosiddette ‘terze’, suc
cessive all’infelice pubblicazione della
Scienza nuova
del 1730 e fu poi espunto dall’edizione
del 1744. Si veda a tale proposito lo studio di
R. R
uggiero
,
«...et leges incidere Ugno». Spun
ti giurisprudenziali nel
De ratione, in
Momenti vichiani delprimo Settecento,
a cura di G. Piz-
zamiglio e M. Sanna, Napoli, 2001, pp. 75-103, in partic. pp. 88-103.
44 D’ora in avanti Vico non userà più l’aggettivo ‘giusta’ riferendosi alla ragion di Stato,
e questo perché probabilmente egli subisce un graduale allontanamento da una certa tradi
zione teorica riguardo tale concetto. Sulla corrispondenza tra ‘aequitas civilis’ e ‘ragion di Sta
to’ cfr. G.
C
rifò
,
Ulpiano e Vico: diritto romano e ragion di Stato,
in
Sodalitas. Scritti in onore
diAntonio Guarino,
10 voli., Napoli, 1984, voi. V, pp. 2061-2085; mentre per una analisi com
pleta dell’uso vichiano della nozione di ‘ragion di Stato’ cfr. E.
NUZZO,
Vico e la ragion di Sta
to,
in
Prudenza civile, bene comune, guerra giusta. Percorsi della ragion di Stato tra Seicento e
Settecento,
a cura di G. Borrelli, Napoli, 1999, pp. 313-348.
45 A tale proposito Vico sostiene, infatti, che il potere deve essere esercitato attraverso un
diritto che sappia mediare - ma se necessario anche scegliere - tra particolare e universale, uti
lità pubblica e interesse privato, equità civile e equità naturale: «Deinde omnia prò regni natu
ra ad civilem ordinare aequitatem, quae Italis ‘
giusta ragione diStato’
appellatur, et unis rerum-
publicarum prudentibus gnara: quae et ipsa aequitas naturalis, et quidem amplior est, utpote
quam non privata utilitas, sed commune bonum suadeat: sed, quia id nec praesens nec peculia
re est, vulgus, qui non videt nisi ante pedes posita, et particularium duntaxat intelligens, igno
rat [...]. Nam quae civibus prosunt, reipublicae nocent, aequitatis naturalis, non civilis consilia
sunt; quae vero et cives, et rempublicam damno afficiunt, non consilia principatus, sed ‘domi
nationis flagitia’ dicuntur, quibus mali princeps ius fasque proculcant, et prius regnum, tandem
seipsos perdunt»
(De rat.,
pp. 186, 188, ma cfr. anche p. 190). Obbligatorio ci pare pure il ri
mando alie ultime sei «proposizioni» della «Sezione seconda» della
Scienza nuova
che, a parti
re dall’edizione del 1730, costituiscono un blocco unitario giocato proprio sull’antinomia tra
«equità civile» e «equità naturale» (G. V
ICO,
La Scienza nuova 1730, a
cura di P. Cristofolini con
la collaborazione di M. Sanna, Napoli, 2004, propp. CIV-CIX, pp. 119-120; Id.,
PrincipidiScien
zanuovad’intorno alla comunenatura dellenazioni,
1744, in
Opere,
cit., voi. I, propp. CIX-CXIV,
pp. 538-540). Infine sul problema della contrapposizione tra
aequitas civilis
e
aequitas naturalis
nel
De ratione
e nel
De uno
cfr.
FASSÒ,
op. cit.,
pp. 74-75.