RELIGIONE E DIRITTO NEL
DE UNO
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se ragioni politiche che avevano determinato la necessità della
lex regia46.
Si tratta - e non è difficile comprenderlo - di un’effettiva proposta po
litica, che affonda le proprie radici in una visione storiografica che, oltre
a riassumere entro i propri confini la complessa vicenda del concetto di
aequitas,
riscontra veridicità e autenticità nella
prudentia
e non induce,
per questo, alcuna antinomia tra
prudentia iuris
e
aequitas civilis.
3.
Ritorniamo al
De uno.
Dalle tre parti della virtù - che in quanto
«grazia divina», con la sua luce si riflette sull’uomo e opera in modo ta
le che questi accetti ogni verità, e scientifica e morale - nascono le tre
fonti del diritto volontario:
dominio, libertà
e
tutela.
Rispettivamente dal
la prudenza è generato il dominio, dalla temperanza la libertà, dalla for
tezza la tutela47 e queste tre unità della giustizia sono definite da Vico
«sorgive di tutte le repubbliche e di tutte le leggi»48. La determinazione
di queste tre categorie chiarisce tutto il pensiero giuridico di Vico49e at
testa, ancora una volta, quel principio di unità e ‘coimplicazione’ reci
proca - così profondo e indissolubile - che si riscontra alla base di tut
to l ’impianto del
De uno:
Siccome le tre principali virtù sono un’unica virtù, e caduna di esse tro
vasi colle due altre congiunta, siccome la doppia giustizia particolare rettri-
ce ed equatrice e giustizia unica ed universale, siccome è una sola cosa la for
za del vero, ed una Fumana ragione, similmente il dominio, la libertà, la tu
tela, purché sieno dirette dalla ragione, ottengono la medesima proprietà di
origine divina, quella cioè dell’unificazione, tutte e tre in una sola di esse
consistendo, ed ognuna di esse sempre rimanendo nelle due altre raccolta.
Laonde, nel dominio vi è la libertà e la tutela; nella libertà trovansi la tutela
e il dominio, come rinvengonsi nella tutela e la libertà e il dominio50.
Entro l’ambito della natura dell’uomo si immettono e risiedono i fon
damenti naturali della società e dell’ordine giuridico. Di fatto grazie al
46 La complessa riflessione riguardo la
lex regia
accompagna tutta l’opera di Vico e assu
me profonde implicazioni che, in questa sede, non è dato neanche in modo sommario analiz
zare. Si rimanda, pertanto, al ricco e articolato studio di F.
LOMONACO,
Lex regia. Diritto, fi
lologia efides historica nella culturapolitico-filosofica dell’Olanda difine Seicento,
Napoli,
1990.
47 «Prudens utilitatum destinatio, hoc est destinatio facta ratione, non cupiditate, sua
dente, gignit dominium; temperatus utilium usus gignit libertatem, quae in aequabili rerum
usu consisti; vis fortitudine recta gignit inculpatam tutelam [...]. Dominium est ius dispo
nendi de re ut velis; libertas est ius vivendi ut velis; tutela est ius tuendi te et tua, si velis» (OG,
pp.
89, 9 1
[De uno,
§§ LXXI-LXXII]).
48
Ibid.,
pp. 5-6 [$/».].
49
Cfr. CAPOGRASSI,
op. cit.,
pp. 143-144.
50 OG, p.
104
[De uno,
§ LXXXVI].