RELIGIONE E DIRITTO NEL
DE UNO
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se ragioni politiche che avevano determinato la necessità della
lex regia46.
Si tratta - e non è difficile comprenderlo - di un’effettiva proposta po­
litica, che affonda le proprie radici in una visione storiografica che, oltre
a riassumere entro i propri confini la complessa vicenda del concetto di
aequitas,
riscontra veridicità e autenticità nella
prudentia
e non induce,
per questo, alcuna antinomia tra
prudentia iuris
e
aequitas civilis.
3.
Ritorniamo al
De uno.
Dalle tre parti della virtù - che in quanto
«grazia divina», con la sua luce si riflette sull’uomo e opera in modo ta­
le che questi accetti ogni verità, e scientifica e morale - nascono le tre
fonti del diritto volontario:
dominio, libertà
e
tutela.
Rispettivamente dal­
la prudenza è generato il dominio, dalla temperanza la libertà, dalla for­
tezza la tutela47 e queste tre unità della giustizia sono definite da Vico
«sorgive di tutte le repubbliche e di tutte le leggi»48. La determinazione
di queste tre categorie chiarisce tutto il pensiero giuridico di Vico49e at­
testa, ancora una volta, quel principio di unità e ‘coimplicazione’ reci­
proca - così profondo e indissolubile - che si riscontra alla base di tut­
to l ’impianto del
De uno:
Siccome le tre principali virtù sono un’unica virtù, e caduna di esse tro­
vasi colle due altre congiunta, siccome la doppia giustizia particolare rettri-
ce ed equatrice e giustizia unica ed universale, siccome è una sola cosa la for­
za del vero, ed una Fumana ragione, similmente il dominio, la libertà, la tu­
tela, purché sieno dirette dalla ragione, ottengono la medesima proprietà di
origine divina, quella cioè dell’unificazione, tutte e tre in una sola di esse
consistendo, ed ognuna di esse sempre rimanendo nelle due altre raccolta.
Laonde, nel dominio vi è la libertà e la tutela; nella libertà trovansi la tutela
e il dominio, come rinvengonsi nella tutela e la libertà e il dominio50.
Entro l’ambito della natura dell’uomo si immettono e risiedono i fon­
damenti naturali della società e dell’ordine giuridico. Di fatto grazie al­
46 La complessa riflessione riguardo la
lex regia
accompagna tutta l’opera di Vico e assu­
me profonde implicazioni che, in questa sede, non è dato neanche in modo sommario analiz­
zare. Si rimanda, pertanto, al ricco e articolato studio di F.
LOMONACO,
Lex regia. Diritto, fi­
lologia efides historica nella culturapolitico-filosofica dell’Olanda difine Seicento,
Napoli,
1990.
47 «Prudens utilitatum destinatio, hoc est destinatio facta ratione, non cupiditate, sua­
dente, gignit dominium; temperatus utilium usus gignit libertatem, quae in aequabili rerum
usu consisti; vis fortitudine recta gignit inculpatam tutelam [...]. Dominium est ius dispo­
nendi de re ut velis; libertas est ius vivendi ut velis; tutela est ius tuendi te et tua, si velis» (OG,
pp.
89, 9 1
[De uno,
§§ LXXI-LXXII]).
48
Ibid.,
pp. 5-6 [$/».].
49
Cfr. CAPOGRASSI,
op. cit.,
pp. 143-144.
50 OG, p.
104
[De uno,
§ LXXXVI].
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