RELIGIONE E DIRITTO NEL
DE UNO
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obiettivi: dal ché deriva necessariamente l’indiscussa alleanza tra filosofia e
giurisprudenza.
4.
Quando si intende la giurisprudenza quale sintesi della ricostruzione
obiettiva dei sistemi di diritto positivo sotto la luce del principio del giusto
- opinione che della scienza giuridica ha pure Ulpiano - emerge allora chia
rita del tutto la necessità pratica di tradurre nella vita giuridica la posizio
ne dei precetti in adeguate operazioni umane: è proprio nella disciplina di
questa realizzazione del diritto nell’atto che la giurisprudenza - ‘arte per
eccellenza’ - riscontra il proprio essere e il proprio fondamento. Ecco al
lora che nel
De uno,
così come in tutto il
Diritto universale,
l’unione del di
ritto divino e di quello umano risulta essere tanto profonda da giustificare
l’ammissione del diritto divino quale unica fonte dell’umano:
Le leggi non nacquero al certo per effetto di una qualsiasi impostura, e
male s’accorderebbe l’impostura collo stato d’infanzia del genere umano.
El
le siprodussero inforza da uno spirito di religione,
il cui obbietto, vero pres
so agli Ebrei, era falso presso alle altre genti. Imperocché, come lo abbiamo
più innanzi in più luoghi dichiarato,
senza giustizia non può néfondarsi né
sussistere veruna società, né havvi giustizia che non sia posta sotto l’auspicio
di una qualche divinità
; con verità disse Demostene essere le leggi
t c d v
8eróv
8copóv, dono degli dei, ed a quel detto allude Ulpiano quando nomina i giu
reconsulti i ‘sacerdoti della giustizia’. Adunque la giurisprudenza, la scien
za delle leggi, si produsse all’origine delle civili società con carattere arcano
emisterioso, non per effetto di un deliberato ed artificioso consiglioma ben
sì per la forza istessa delle cose, e per aver dessa giurisprudenza preso il suo
nascimento negli stati di ottimati, i quali furono la prima forma dei civili go
verni52.
Vico successivamente ribadisce, a proposito delle origini e degli svi
luppi della giurisprudenza romana, che il triplice diritto - sacro, pub
blico e privato - era la base dell’ordinamento vigente, e in modo espli
cito dichiara:
[...] Essere propria natura della giurisprudenza l’abbracciare la
‘cogni
zionedelle cose divine edumane’,
queste sempre da quelle provenendo, per
ché, siccome lo abbiamo più volte ripetuto,
il gius divino è stato mai sempre
fonte ed origine del diritto umano
53.
52
Ibid.,
p. 236
[De uno,
§ CLXVIII, 3], il corsivo è nostro.
53
Ibid.,
pp. 244,246,
[De uno, §
CLXXI, 5], il corsivo è nostro. Non ci sembra superfluo
ribadire che Vico deriva la definizione della giurisprudenza quale «divinarum atque humana
rum rerum notizia» dai
Digesta
giustinianei del giurista serviano Ulpiano (Cfr. D. 1,1,10 ,2 ).