108
ALESSIA SCOGNAMIGLIO
È poi naturale che, derivando le ‘cose umane’ dalle divine e essendo
il diritto divino l ’unica e indiscussa fonte di quello umano, Vico si pon
ga fortemente il problema dei rapporti che sussistono tra la sfera divina
e quella umana, e che lo faccia calandosi entro la prospettiva del diritto,
a partire dalla coscienza. Egli avverte che coscienza religiosa e coscien
za morale sono strettamente collegate, visto che l ’accettazione del bene,
per essere veramente tale, esige anche il suo adempimento: amare Dio -
legge suprema - vale all’uomo quanto amare se stesso e il prossimo, l ’au
tore si ama nelle sue creature e la legge, di conseguenza, si rispetta nella
sua realizzazione, nelle intenzioni e negli atti. Così nel sistema del pen
siero vichiano giustizia e diritto divengono inseparabili attributi di Dio,
perché il profondo legame tra religione e diritto
è
quanto di più certo
sussista: la disciplina giuridica
è
- nell’esperienza comune - posta sotto
la diretta tutela della potenza divina (legge suprema), della quale
è
a vol
te concepita come una immediata emanazione. Del profondo legame tra
religione e diritto sono diretta testimonianza tutti quei sistemi giuridici
nei quali il processo di storicizzazione del diritto ha avuto una più sen
sibile affermazione, vale a dire il sistema greco e quello romano.
Ci sembra qui interessante richiamare l ’attenzione sul fatto che nel
De uno
tutti quei rapporti storicamente affermatisi nelle origini tra reli
gione e diritto possono essere sintetizzati in soli tre aspetti o relazioni, ai
quali tuttavia non bisogna conferire una forma di successione storica: il
carattere religioso del diritto primitivo ossia l’originaria osmosi del di
ritto divino e umano, il diritto divino considerato come parte del diritto
umano e positivo, e il diritto divino - o diritto naturale divino - sempre
inteso come preordinato a quello positivo. Così l ’assunto fondamentale
riguardo i rapporti che intercorrono tra religione e diritto
è
concreta
mente esplicato dalle icastiche parole di Vico: «ex jure divino humanum
natum esse»54. Il filosofo - e lo si
è
già detto - ammette che le prime leg
gi siano state la diretta emanazione di uno spirito di religione55, tanto che
la giurisprudenza - ‘scienza delle leggi’ -
è
nata con carattere arcano e
misterioso e i giureconsulti hanno perciò assunto la funzione di sacer
doti della giustizia, i soli che possano detenere il ministero delle leggi:
Quasi tutte le nazioni han riguardato le leggi come cosa sacra, tenendo
le per una delle parti principali della religione, e ciò è generale costume di
quasi ogni popolo; per esser stati, come lo abbiam detto, di ottimati i primi
civili governi, nei quali le prime leggi avevano sempre il carattere di leggi di-
54 OG, p. 245
[De uno,
§ CLXXI, 5],
55 Cfr.
supra,
nota 52.