RELIGIONE E DIRUTO NEL
DE UNO
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vine. Presso agli Ebrei ai soli leviti era palese il sentimento delle leggi co­
municate a Moisè dal vero Iddio. Presso ai Caldei i magi, ch’erano i sapien­
ti ed i sacerdoti di quelle genti, erano nella scienza giuridica versatissimi, tra
gli Egizi ai soli sacerdoti era riserbata la cognizione delle leggi; come appo i
Galli ella era proprio ufficio dei druidi, i quali riunivano il doppio carattere
di sacerdoti e di filosofi. I sacerdoti dei Germani avevan l’autorità di pro­
nunziare le capitali sentenze, ed in Roma ogni legale dottrina ritrovavasi
presso al collegio dei pontefici56.
Quel diritto insieme divino e umano che nasce da Dio e vale per gli
uomini si denomina
Fas,
lemma che ha stessa radice - avverte Vico - di
for-faris,
che significa ‘parlar certo e inalterabile’. Grazie ai suoi geniali
per quanto imprecisi rimandi etimologici Vico dimostra così che dalla
voce
fas
deriva anche «fatum», il decreto divino, e prima ancora di esso
il «fas» che è
jus
immutabile, emanazione divina, che ha implicito in sé
il diritto umano, mentre lo
jus,
diritto umano positivo, rivela nella stes­
sa etimologia la propria origine divina, se è vero, come lo è per Vico, che
è la forma contratta di
Jous,
collegato a
Jupiter
57.
Di più, per attestare ulteriormente l’origine divina della legge umana
il filosofo si richiama al fatto che essa, inizialmente, era affidata ai sacer­
doti, veri e propri depositari di una
letteratura segreta
:
Fu conseguenza delle discorse cose che i sacerdoti, presso ai quali tutte le
nazioni antiche, hanno posseduto una
letteratura segreta;
con qualche diffe­
renza però in quanto agli ebrei, presso ai quali erano in mano di tutte le scrit­
ture delle leggi tratte dal sacro codice autografo, ma i leviti possedevano soli
la scienza litterale. Imperocché non avendo gli ebrei alcun segno per accen­
nare le vocali, occorrevano frequenti le quistioni sul tenore delle scritture, le
quali difficoltà erano sciolte dai leviti, in quelle lettere versatissimi [...]. Fra
gli Egizi i soli sacerdoti avevano l’intendimento dei geroglifici, donde quel lor
nome ‘caratteri sacri’ ed anche al presente fra i Chinesi, che vantano grandis­
sima antichità di nazione e di governa, i re ed i primati del regno possiedono
soli la scienza delle lettere58.
Accertata allora la confusione ‘primitiva’ tra religione e diritto, è ne­
cessario adempiere a quanto ci si era proposti di fare inizialmente, e cioè
indagare i rapporti che sussistono tra il diritto divino e quello umano,
partendo dalla considerazione tutta vichiana che non vi è istituto giuri­
dico che non risenta dell’origine religiosa. La religione concepisce la di­
56
OG,
pp. 232,234
[De uno,
§
CLXVII,
3].
57
Ibid.,
pp. 187,189
[De uno,
§ CXLIX, 2-3].
58
Ibid.,
p. 234
[De uno,
§ CLXVIII, 1-2], il corsivo è nostro.
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