RELIGIONE E DIRUTO NEL
DE UNO
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vine. Presso agli Ebrei ai soli leviti era palese il sentimento delle leggi co
municate a Moisè dal vero Iddio. Presso ai Caldei i magi, ch’erano i sapien
ti ed i sacerdoti di quelle genti, erano nella scienza giuridica versatissimi, tra
gli Egizi ai soli sacerdoti era riserbata la cognizione delle leggi; come appo i
Galli ella era proprio ufficio dei druidi, i quali riunivano il doppio carattere
di sacerdoti e di filosofi. I sacerdoti dei Germani avevan l’autorità di pro
nunziare le capitali sentenze, ed in Roma ogni legale dottrina ritrovavasi
presso al collegio dei pontefici56.
Quel diritto insieme divino e umano che nasce da Dio e vale per gli
uomini si denomina
Fas,
lemma che ha stessa radice - avverte Vico - di
for-faris,
che significa ‘parlar certo e inalterabile’. Grazie ai suoi geniali
per quanto imprecisi rimandi etimologici Vico dimostra così che dalla
voce
fas
deriva anche «fatum», il decreto divino, e prima ancora di esso
il «fas» che è
jus
immutabile, emanazione divina, che ha implicito in sé
il diritto umano, mentre lo
jus,
diritto umano positivo, rivela nella stes
sa etimologia la propria origine divina, se è vero, come lo è per Vico, che
è la forma contratta di
Jous,
collegato a
Jupiter
57.
Di più, per attestare ulteriormente l’origine divina della legge umana
il filosofo si richiama al fatto che essa, inizialmente, era affidata ai sacer
doti, veri e propri depositari di una
letteratura segreta
:
Fu conseguenza delle discorse cose che i sacerdoti, presso ai quali tutte le
nazioni antiche, hanno posseduto una
letteratura segreta;
con qualche diffe
renza però in quanto agli ebrei, presso ai quali erano in mano di tutte le scrit
ture delle leggi tratte dal sacro codice autografo, ma i leviti possedevano soli
la scienza litterale. Imperocché non avendo gli ebrei alcun segno per accen
nare le vocali, occorrevano frequenti le quistioni sul tenore delle scritture, le
quali difficoltà erano sciolte dai leviti, in quelle lettere versatissimi [...]. Fra
gli Egizi i soli sacerdoti avevano l’intendimento dei geroglifici, donde quel lor
nome ‘caratteri sacri’ ed anche al presente fra i Chinesi, che vantano grandis
sima antichità di nazione e di governa, i re ed i primati del regno possiedono
soli la scienza delle lettere58.
Accertata allora la confusione ‘primitiva’ tra religione e diritto, è ne
cessario adempiere a quanto ci si era proposti di fare inizialmente, e cioè
indagare i rapporti che sussistono tra il diritto divino e quello umano,
partendo dalla considerazione tutta vichiana che non vi è istituto giuri
dico che non risenta dell’origine religiosa. La religione concepisce la di
56
OG,
pp. 232,234
[De uno,
§
CLXVII,
3].
57
Ibid.,
pp. 187,189
[De uno,
§ CXLIX, 2-3].
58
Ibid.,
p. 234
[De uno,
§ CLXVIII, 1-2], il corsivo è nostro.