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ALESSIA SCOGNAMIGLIO
Questo
fas,
insegnamento divino insito nelle genti, è la guida che so
stiene i popoli in tutte le loro realizzazioni giuridiche, «divinus juris cir
culus [...] ut ius omne humanum coeptum [ ...] a divino [...] ad ius di
vinum redeat tande»63. Ecco perché ogni diritto umano, dopo essere sta
to generato dal diritto divino, ritorna a far capo a esso in tutti i suoi suc
cessivi sviluppi, ed ecco perché nell’ambito del rapporto tra religione e
diritto Vico segue lo sviluppo storico e etico che dai tempi barbari giun
ge alla società delle genti maggiori eroiche fino a tempi più ‘progrediti’:
dal
fas gentium
ispirato a una ‘ragione stretta’, al
fas naturae
proprio dei
tempi umani e nato da una ragione benigna. Esattamente il punto da cui
si era partiti all’inizio di questa breve analisi.
A
le ssia
S
c o g n a m ig l io
63
Ibid.,
pp. 211, 213,
[De uno,
§ CLVI, 7]. Ma cfr. anche s
upra,
nota 59.