A PROPOSITO DI UN TEOLOGO E GIURISTA DEL SETTECENTO
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esempio, del dibattito, in parte ricostruito, sviluppatosi alla fine degli anni
Quaranta tra il clero, la feudalità altamurana e la Curia romana da un lato,
e Cusani, Galiani e Fraggianni (protetti dal Re) dall’altro, sull’opportunità
di istituire con fondi anche ecclesiastici una pubblica università degli stu­
di, da essi fortemente voluta contro il parere dei canonici locali che prefe­
rivano un seminario. Altrettanto significativo è il successivo dibattito sulla
riforma degli studi e sulle nuove forme di sapere da promuovere e diffon­
dere, sulle discipline da insegnare, per affrontare i gravi problemi della po­
vertà, sulla necessità di un sapere tecnico-scientifico, oltre che teologico-
giuridico, per la gioventù locale ma anche per il clero. E un dibattito svi­
luppato, inoltre, sul contenuto delle ricerche di fisica gravitazionale, delle
teorie newtoniane e galileiane insegnate dal sacerdote Cariucci che interes­
sò molto favorevolmente lo scienziato Galiani33. Lo stesso accade a propo­
sito delle differenziazioni interne alla stessa
ragione storico-critica
di comu­
ne matrice groziana che, come abbiamo accennato, alimentano le divergenti
letture giannoniane di Fraggianni e Cusani.
E quest'ultima, infatti, un’importante differenziazione ‘teorica’ e ‘prati­
ca’ di quella
ragione
quasi sempre sottaciuta o poco conosciuta, che con­
duce alla divergente considerazione della dottrina dello
jus circa sacra
e del-
lo
jus in sacris
del sovrano, cioè del rapporto tra le due
Potestates.
In nome
di tale dottrina, il regalista Fraggianni, nel 1746, aveva sollecitato il Re «per­
sona sacra» ad esercitare
plenojure
la sua
potestas regalis in sacris,
in parti­
colare, di «scegliere l’Ordinario di Altamura, di creare cioè una dignità ec­
clesiastica quasi vescovile, potestà che in ordinario è della Chiesa e dei Ve­
scovi, prerogativa ed eccezionale singolarità goduta dal Re di Napoli e da
nessun altro Sovrano cattolico»34. E su indicazione del Cappellano Mag­
giore quella ‘dignità’ ecclesiastica fu conferita dal Re proprio all’altro gian-
noniano, Cusani, che, nelle sue
Institutiones
, sulla scia della storiografia giu-
risdizionalistica e dello stesso Giannone, riteneva la chiesa di Altamura pre­
latura
Nullius
di nomina regia35. Cusani, però, seguendo Giannone, e la sua
stessa metodologia storico-critica, sosteneva con convinzione lo
jus circa sa­
cra,
ma non riconosceva affatto al Sovrano «il potere di conferire gli ordini
sacri, amministrare li sacramenti, assolvere li peccati, fare il sacro crisma»36.
33 Ricerche raccolte poi e pubblicate col plauso di Galiani, vedi G.
C
arlucci
,
Ragionci­
mentofilosofico intorno al moto della terra
, Napoli, Di Domenico, 1766.
34 Cfr. ASN,
Farnesiano,
fase. 2027,
Fraggianni al Re,
27 luglio 1751.
35 Sulla letteratura e sulla problematica del giurisdizianalismo cfr.
A . LAURO,
Il giurisdi-
zionalismo pregiannoniano nel Regno di Napoli. Problemi e bibliografia (1563-1723),
Roma,
1974. Su di esso vedi
G . GALASSO,
La parabola del giurisdizionalismo napoletano,
in questo
«Bollettino» VI (1976), pp. 165-181.
36 Cfr. ASN,
Espedienti,
fase. 731,
Cusani al Re,
gennaio 1756.
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