A PROPOSITO DI UN TEOLOGO E GIURISTA DEL SETTECENTO
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esempio, del dibattito, in parte ricostruito, sviluppatosi alla fine degli anni
Quaranta tra il clero, la feudalità altamurana e la Curia romana da un lato,
e Cusani, Galiani e Fraggianni (protetti dal Re) dall’altro, sull’opportunità
di istituire con fondi anche ecclesiastici una pubblica università degli stu
di, da essi fortemente voluta contro il parere dei canonici locali che prefe
rivano un seminario. Altrettanto significativo è il successivo dibattito sulla
riforma degli studi e sulle nuove forme di sapere da promuovere e diffon
dere, sulle discipline da insegnare, per affrontare i gravi problemi della po
vertà, sulla necessità di un sapere tecnico-scientifico, oltre che teologico-
giuridico, per la gioventù locale ma anche per il clero. E un dibattito svi
luppato, inoltre, sul contenuto delle ricerche di fisica gravitazionale, delle
teorie newtoniane e galileiane insegnate dal sacerdote Cariucci che interes
sò molto favorevolmente lo scienziato Galiani33. Lo stesso accade a propo
sito delle differenziazioni interne alla stessa
ragione storico-critica
di comu
ne matrice groziana che, come abbiamo accennato, alimentano le divergenti
letture giannoniane di Fraggianni e Cusani.
E quest'ultima, infatti, un’importante differenziazione ‘teorica’ e ‘prati
ca’ di quella
ragione
quasi sempre sottaciuta o poco conosciuta, che con
duce alla divergente considerazione della dottrina dello
jus circa sacra
e del-
lo
jus in sacris
del sovrano, cioè del rapporto tra le due
Potestates.
In nome
di tale dottrina, il regalista Fraggianni, nel 1746, aveva sollecitato il Re «per
sona sacra» ad esercitare
plenojure
la sua
potestas regalis in sacris,
in parti
colare, di «scegliere l’Ordinario di Altamura, di creare cioè una dignità ec
clesiastica quasi vescovile, potestà che in ordinario è della Chiesa e dei Ve
scovi, prerogativa ed eccezionale singolarità goduta dal Re di Napoli e da
nessun altro Sovrano cattolico»34. E su indicazione del Cappellano Mag
giore quella ‘dignità’ ecclesiastica fu conferita dal Re proprio all’altro gian-
noniano, Cusani, che, nelle sue
Institutiones
, sulla scia della storiografia giu-
risdizionalistica e dello stesso Giannone, riteneva la chiesa di Altamura pre
latura
Nullius
di nomina regia35. Cusani, però, seguendo Giannone, e la sua
stessa metodologia storico-critica, sosteneva con convinzione lo
jus circa sa
cra,
ma non riconosceva affatto al Sovrano «il potere di conferire gli ordini
sacri, amministrare li sacramenti, assolvere li peccati, fare il sacro crisma»36.
33 Ricerche raccolte poi e pubblicate col plauso di Galiani, vedi G.
C
arlucci
,
Ragionci
mentofilosofico intorno al moto della terra
, Napoli, Di Domenico, 1766.
34 Cfr. ASN,
Farnesiano,
fase. 2027,
Fraggianni al Re,
27 luglio 1751.
35 Sulla letteratura e sulla problematica del giurisdizianalismo cfr.
A . LAURO,
Il giurisdi-
zionalismo pregiannoniano nel Regno di Napoli. Problemi e bibliografia (1563-1723),
Roma,
1974. Su di esso vedi
G . GALASSO,
La parabola del giurisdizionalismo napoletano,
in questo
«Bollettino» VI (1976), pp. 165-181.
36 Cfr. ASN,
Espedienti,
fase. 731,
Cusani al Re,
gennaio 1756.