A PROPOSITO DI UN TEOLOGO E GIURISTA DEL SETTECENTO
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essa il sovrano, «persona sacra», ha il
munus
di «vescovo generale ester­
no o di polizia ecclesiastica». Il giannoniano Fraggianni ritiene ora che
contro quel lassismo il sovrano debba esercitare, attraverso il
regio exe­
quatur,
con rinnovata attenzione e rigore, quella sua
potestas
anche
in sa­
cris,
tra l ’altro mai negata o delegata e, nel Regno di Napoli, arricchita,
come si sa, di particolari ed «eccezionali prerogative»57.
L’altro giannoniano, Cusani, «rischiaratore dei canoni e delle primi­
tive leggi della Chiesa», come dice Alfonso Airoldi58, proprio in base al­
lo studio storico-critico dell’antica costituzione e disciplina della Chiesa
dei primi tre secoli ripreso e proseguito sulla scia di Giannone, ricono­
sce e difende, altresì, la sacra funzione ispettiva del sovrano sulla Chie­
sa, lo
jus circa sacra.
Ma, sulla scorta della stessa
ragione
storico-critica
non trova, però, né in quell’antica disciplina, né nell
'Istoria,
la
razionale
legittimazione di quella
regalis potestas
dello
jus in sacris
fino ad «esor­
bitare dai giusti confini tra Sacerdozio e Imperio», ambedue, invece,
«dona Dei»59.
La necessità di contrastare quel lassismo teologico e morale, diffuso or­
mai sotto varie forme, aveva spinto Galiani - morto nel 1753 e, quindi, in
tempo per constatare direttamente la ripresa regalistica della dialettica tra
Curia, napoletana e romana, e Regno - ad individuare nel 1746 proprio
in questa lettura cusaniana di Giannone la dottrina teologico-giuridica e
religiosa più idonea a guidare con sicurezza ed esemplarità la ‘più prezio­
sa gemma della corona’, che è appunto la prelatura regia di Altamura. E
quelle stesse considerazioni lo avevano spinto, nel 1752, a preferire Cu­
sani, proprio rispetto ad Alfonso, per l’arcivescovado di Otranto.
La grave e antica piaga del lassismo, nascente dai ‘barbarismi’ e dal
probabilismo teologico, ora diffuso pericolosamente anche dalla teolo­
gia e dalla pastorale alfonsiana ‘benigna’, si combatte quindi, per Torno,
con l’ausilio della
ratio
tomistica, per Galiani e per Cusani, come in par­
te poi per Genovesi, col ‘rischiaramento’ storico-critico della antica di­
sciplina ecclesiastica e della
Ratio
eterna del
Corpus Juris,
con la diffu­
sione della ‘sana’ dottrina, anzitutto agostiniana, con la pratica raziona­
57 Per questo giudizio, del 4 giugno 1761, sul probabilismo di Alfonso, vedi, N.
FRAG­
GIANNI,
Relazione alpadre N. N. sul Catechismo delMesenguy,
in ASN,
Farnesiano,
fase. 1456.
Sulla sua definizione dell’assolutezza del potere del Sovrano, vedi
Pro Rege Pupillo,
in
Segre­
teria dell’Ecclesiastico, Espedienti,
fase. 803, ine. Ili, f. 2.
58 A. AlROLDI,
Orazione a nome dell’Accademia palermitana del Buon Gusto nel ricevere
Mons. Are. di Palermo M. Cusani nel 1754,
Palermo, 1754; M.
CONTINISIO,
Lodifunebri del-
l’ecc. rev. Mons. D. M. P. Cusani raccolte in Altamura,
Altamura [1766].
59 M. P.
CUSANI,
Institutiones Juris Ecclesiastici,
liber III, tit. I,
De jurisdictione,
mano­
scritto in quattro libri conservato ad Altamura presso l’Archivio-Biblioteca-Museo Civico.
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