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ALESSIA SCOGNAMIGLIO
nell’analisi: così all’interno dei sistemi legislativi, per Vico, soltanto l’a­
nalisi può fare emergere i due elementi dai quali essi sono composti. Ta­
li elementi sono la
ratio
e 1’
auctoritas:
l ’uno ha il carattere della peren­
nità, l’altro invece è «caduco e transitorio». A tale assunto, per i fini di
questo discorso, è necessario saldare una tematica onto-teologica, se è
vero - come lo è per Vico - che « [ ...] il diritto naturale è la causa, è l ’i­
dea del vero, la quale ci dimostra il vero Iddio. Dunque il vero Iddio,
principio della vera religione, è ugualmente principio del vero diritto, e
della vera giurisprudenza»3. Stabilire il principio del diritto equivale per
Vico, nel
De uno,
non solo a aprire un’indagine che lo porti a fissare in
primo luogo il principio assoluto per poi, partendo da esso, ricollegare
l ’origine del diritto a quella della mente umana, ma corrisponde anche a
uno studio sull’eterno sforzo compiuto dall’uomo per riportare dentro
la propria esistenza finita il modo dell’ordine universale, e cioè il diritto.
Vico ricostruisce allora la nascita del diritto, inteso come forma ‘circola­
re’ e come vita, proprio per rinvenirne i legami oltre che con il principio
assoluto, anche con i processi storici e le forme della vita pratica.
A partire dalla
Sinopsi delDiritto universale
e dal
De Opera Proloquium
il concetto di ordine assume una preminenza assoluta: è, infatti, nell’ordi­
ne che si stabilisce l’impianto del
vero
e del
certo,
ed è l ’ordine a racchiu­
dere in sé il problema ontologico insito nel
De uno4.
L’ordine delle cose -
3
OG,
p. 33
[De uno, De Opera Proloquium,
24].
4 S. Otto definisce Vico «pensatore di metodo e metafisico», e individua nel trascendentale
l’unica condizione di possibilità data all’ordine: «Il
De uno
verrebbe malinteso ‘storicisticamen­
te’ se non si rispettasse e non si utilizzasse questo suo codice filosofico-trascendentale - della co­
stituzione dell’ordine del diritto come
vero ordine.
Con questa chiave del codice Vico apre l’ac­
cesso ad una riflessione fondamentale sulla ‘ragionevolezza’ trascendentale del diritto, senza in
tal modo dimenticare la ‘sensibilità’ di questo o la sua concretizzazione storica passibile di esse­
re rinvenuta» (S.
O
tto
,
Giambattista Vico. Lineamenti della sua filosofia
[Giambattista Vico.
Grundziige seiner Philosophie,
Stuttgart-Berlin-Kòln, 1989], tr. it., Napoli, 1992, p. 100). Più in
generale per il tema dellYWo si rinvia allo studio di G.
CARILLO,
Vico. Origine e genealogia del­
l’ordine,
Napoli, 2000, in partic. sul
Deuno
le pp. 77-105. Ai fini del nostro discorso la sottile ana­
lisi testuale di Carillo apre stringenti problematiche circa il valore da attribuire all’ordine in rap­
porto al principio di convertibilità del vero e del fatto, posto da Vico nel
De antiquissima-.
«E in­
negabile che, con la sua vistosa insistenza sul tema semantico dellYWo, il
Diritto universale
in­
troduca un nuovo criterio gnoseologico, riconducibile, in prima approssimazione, all’identità del
vero con l’ordine e alla corrispondenza tra ordine naturale e logico. Resta da vedere se il nuovo
criterio si affianchi al
verum-factum,
saldandosi a esso, oppure si ponga come criterio alternativo,
inconciliabile con il primo e, come tale, rivelatore di un diverso approccio di Vico ai presuppo­
sti generali della scienza. Non è un problema da poco: dalla sua soluzione dipende la possibilità
di avanzare una tesi interpretativa che colga nel
Diritto universale
i primi sintomi di una crisi del
verum-factum
destinata a perdurare e della quale la
Scienza nuova
rappresenterebbe il compi­
mento. È, in ogni caso, difficile pensare a un’‘impermeabilità’, a un’insensibilità, del
verum-fac-
tum
alle vicende dell
’ordo;
in altri termini è improbabile che Vico si limiti a giustapporre i due
1...,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91 93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,...402