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AVVISATORE BIBLIOGRAFICO
ca,
expressing thè universal law of nations»
(p. 56). E ’ il «civil Service» a dominare gli
scritti di Francesco D ’Andrea sul ducato di
Brabante (1667) e le ricostruzioni storico-cri­
tiche, impegnate a erodere il modello politi­
co baronale e quello discrezionale del
prince­
ps
da accordare, invece, alle prerogative del
diritto naturale, «which established thè indi-
vidual’s right to exist and considered thè
ci­
vis
a politicai agent» (p. 57). Da qui l’avvio, a
Napoli, della ben nota polemica antifeudale,
sintonizzata sulle tesi del giurista olandese,
come testimoniano le ricordate pagine di
Vincenzo d’Ippolito
Sull’origine dei feudi e
dei titoli
accanto agli scritti più noti di Giu­
seppe Valletta, il cui riferimento a Grozio è
criticamente considerato anche alla luce di al­
tre fonti (Bodin, Montaigne e, soprattutto,
Hobbes); il tutto finalizzato alla formulazio­
ne di «a complete anti-Scholastic theory of
ius gentium
founded on naturai law, in whi­
ch he underlines thè link between human
sensitivity and naturai law, in tones more re-
miniscent of Hobbes than of Grotius» (p.
59). E ’ con l’autore del manoscritto
Intorno
al procedimento ordinario e canonico nelle
cause che si trattano nel Tribunale del S. Uffi­
cio
che la circolazione di Grozio in Italia si in­
tensifica tra Seicento e Settecento, entrando
nelle
Lettere dal Regno
ad Antonio Maglia-
bechi (p. 60) e nella vita culturale napoleta­
na, animata dalle
Origines iuris civilis
(1701-
1713) di Gravina (con la rilevante distinzio­
ne tra
lex mentis
e
lex promiscua
e le defini­
zioni di
summa potestas
e di
consensus
, tra­
scurate dall’analisi della Negro) e dagli inter­
venti di Nicola Caravita, l’autore del
Nullum
ius romani pontificis in Regnum neapolita-
num
(1707), noto, soprattutto, per la fonda­
zione di un celebre salotto politico-culturale
ricordato da Vico. Al filosofo della
Scienza
nuova
sono opportunamente dedicate le pa­
gine centrali di questo contributo che ricor­
da le ben note osservazioni
àc\YAutobiogra­
fia
sulla lettura del
De iure belli acpacis,
par­
zialmente annotato e commentato nell’edi­
zione del 1719 dedicata al principe Eugenio
di Savoia (p. 62). Tuttavia, le osservazioni più
interessanti della Negro si raccolgono intor­
no al
Diritto universale
per sottolineare l’in­
cidenza del contributo groziano alle defini­
zioni giuridiche «on property, postliminy,
and thè organization of thè Roman Empire»
(p. 64), che Vico accoglie e significativamen­
te trasforma, sostenuto dal suo
auttore
olan­
dese nell’esigenza «to move beyond erudi-
tion to ‘science’»
(ivi).
In tale passaggio - che
è al fondo di tutta la riflessione nella
Scienza
nuova -
il giudizio del filosofo napoletano sa
esprimersi in contenuti originalissimi e criti­
ci sulla «Grotius’s theory of thè savagery of
primitive humanity» opposta alla teoria del­
le origini del diritto «as a continuum from thè
ius gentium
of primitive peoples and Roman
civil law» (p. 65). Al centro del dissenso è giu­
stamente messa in rilievo la distanza tra il fi­
losofo napoletano, attento a distinguere
«between thè naturai law of thè peoples and
that of thè philosophers»
(ivi);
il che com­
porta un confronto con i
Prolegomeni
al
De
iure belli acpacis
circa la relazione tra «expe-
diency and rights» che Vico riprende, insi­
stendo, però, sulla «structural difference
between
causa
and
occasio»
(p. 67). E questa,
infatti, a garantire la fondazione di una
nuo­
va scienza,
poggiando sul riferimento del di­
ritto alla storia concreta dei popoli, in base a
quell’accordo «sistematico» di
filosofia
e
fi­
lologia
che è il grande tema della
Scienza nuo­
va
1725. Qui matura il confronto con Gro­
zio, criticato (con Pufendorf e Selden) per
aver assunto quale criterio assoluto di giudi­
zio il diritto degli «ultimi tempi delle nazioni
ingentilite» e degli «uomini illuminati dalla
ragion naturale tutta spiegata», indipenden­
temente dall’esistenza di Dio, «since in igno-
ring thè problem of its origins, it based itself
on an unchanging and eternai truth, untou-
ched by originai sin» (pp. 68-69). Al tema del
presunto «ateismo» del giurista di Delft e del-
la sua influenza nella complicata riproposi­
zione del nesso politica-religione nella cultu­
ra di fine Settecento la Negro riferisce i do­
cumentati richiami a Giannone e a Genovesi
(richiami non esaurienti ma interessanti per
l’attenzione «on thè Arminian question» nel­
la
Theologia
del 1771 e al «sistema di
Diceo-
sina
», nell’opera del 1776-77) fino a Gian
Francesco Conforti, l’autore dell’
Anti-Gro-
tius
(1780), fondato sull’opposizione alla te­
si groziana «sustaining thè Supreme Power of
lay authorities in Church matters» (p. 73), de­
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