NOTE SU UN ESEMPLARE POSTILLATO DELLA SCIHN7.A NUOVA 1730
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che gli
huomini
naturalmente intendono
Equità naturale,
perciò non si
conosce oggi l’
Equità Civile
, o la
Ragion di stato,
che da’
Pratici di go
verno»21.
Questo è solo un contrassegno di quella più articolata giuri
sprudenza
eroica
che Vico ricostruisce con originalità, collegando le di
sposizioni della
successione
a quelle decemvirali della
tutela,
esercitata
con legittima
potestas
sui soggetti privi
sui iuris,
perché incapaci di vo
cazione ereditaria. Il confronto delle fonti antiche (Ulpiano, lib. 12
ad
Sabinum
, in D., XXXVIII, 16 e
Institutiones,
III, 1) consente di ap
profondire i caratteri
àe\Yeroismo
romano e della relativa forma di go
verno, evitando gli errori dei
«Giureconsulti della Giurisprudenza Ulti
ma
» che hanno voluto «estimare le cose de’ tempi primi non conosciuti
da quelle de’ loro tempi ultimi»28. Al governo della famiglia le XII Ta
vole nella successione
ab intestato
chiamano non un estraneo, ma sol
tanto il
suus,
parificato allo
heres
che è designato dal
pater
a diventare 0
nuovo
dominus
nella famiglia, come anche Vico riconoscerà, nel 1744,
introducendo un complicato esercizio etimologico su
hereditas-familia-
dispotica signoria,
confortato dalle ben note indicazioni di Pesto e delle
Institutiones
giustinianee (II, 19, 7)29.
Discusso nell’edizione del 1730, il tema del riconoscimento dei
famoli
è destinato ad essere soppresso:
27
SnH59,
p. 397 e
Sn30,
p. 326.
28
Sn44,
§ 993, p. 459. «I
Giureconsultidelta Giurisprudenza Ultima
[...] han creduto, che
la
Legge delle XII. Tavole
avesse chiamate le
figliuole difamiglia
all’eredità de’ loro padri, che
morti fussero
ab intestato
con la parola
SUUS,
su quella massima, che ’l
genere maschile con
tenga ancora le donne.
Ma la
Giurisprudenza Eroica
[...] prendeva le
parole delle leggi nella
propissima loro significazione
, talché la voce
SUUS
non significasse altro, che ’l
figliuol difami
glia» (ibid.
pp. 459-460). Alle tesi di Vico, confluite nella trattazione «della custodia degli or
dini», si è richiamato G .
L
a
P
ira
,
La sostituzionepupillare
, in
Studi in onore di Pietro tonfante
nel XL anno d'insegnamento,
voi. Ili, Milano, 1930, pp. 292-293 e n. Sul carattere «politico»
del testamento romano e suH’«impronta di organismo politico della ‘familia’» nelFinterprcta-
xione vichiana cfr. il vecchio ma sempre utile G.
B
aviera
,
G. Vico e la storia del diritto roma
no,
prolusione al corso di storia del diritto romano [1912], Palermo, 1912, p. 25.
29
Sn44,
§ 513, p. 217: « [ ...] E gli
Eroi si
dovettero dire in sentimento di
Signori delle Fa
miglie,
a differenza de’
famoli,
i quali [...] vi erano, come
schiavi
; siccome in tal sentimento
beri
si dissero da’ Latini, et indi
hereditas
detta l’eredità, la quale con voce natia latina era
stata detta
familia',
talché da questa origine
hereditas
dovette significare una
dispotica Signo
ria
: come da essa
Legge delle XII. Tavole
a ’ Padri di famiglia fu conservata una
sovrana pote
stà
di disponerne in testamento nel capo;
UTI PATERFAMILIAS SUPER PECUNIAE TUTELAEVE REI
SUAE LEGASSIT ITA JUS ESTO;
il disponerne fu detto generalmente
LEGARE,
ch’è propio de’
So
vrani
; onde l’
erede
vien’ad esser’un
Legato
, il quale nel
l'eredità rappresenta il padre difami
glia defunto;
e i
figliuoli
non meno, che gli
schiavi,
furono compresi ne’ motti,
REI SUAE,
e
PE
CUNIAE:
lo che tutto troppo gravemente n’appruova la
monarchica potestà
, ch’avevano avuto
i
Padri
nello
Stato di Natura
sopra le
loro Famiglie;
la qual poi essi si dovettero conservare
[... ] in quello dell
'Eroiche Città
; le quali ne dovettero nascere
Aristocratiche
, cioè
Repubbli-