NOTE-- SU UN ESEMPLARI-; POSTILLATO DELLA SCIENZA NUOVA 1730
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«in questi due interi libri [...] esposto con una continua discussione»33.
Notevole è la variante, nell’edizione del 1730, che attenua il richiamo
all’«imperio monarchico»:
[...] I
Padri
nello stato delle Famiglie dovetter’esercitare un
'infinita li
bertà,
che è tanto dire, ch’un
Imperio Infinito,
solamente
sogetto a Dio
, così
nelle
persone,
come negli
acquisti
de’ loro
figliuoli,
e molto più de’
Famoli
rifuggiti alle loro terre: e sì che essi furon’i primi
Monarchi del Mondo:
de’
quali la
Storia Sagra
assi da intendere, ove gli appella
Patriarchi,
cioè
Padri
Principi-,
il qual
diritto Monarchico
fu loro serbato
dalla Legge delle XII. Ta
vole
fin dentro i tempi della Romana Repubblica [...].
Qui non è irrilevante il riferimento all’edizione del 1725 con la po
stilla che recita
«Prima»
a proposito della riflessione sul genere di «stati
civili delle famiglie de’ soli figliuoli» che nell’edizione del 1744 ritorna
nella confutazione di Bodin, reo di aver sostenuto l’antecedenza del go
verno monarchico a quello aristocratico34. Il tema assume rilievo nel li
bro V del 1730, dedicato alla trattazione
Del Ricorso delle Cose Umane,
nel risorgere, che fanno le Nazioni,
laddove la
«Dottrina Politica»
del fi
losofo francese è confutata con riferimento alla
«successione delle Forme
politiche»,
espressione che il postillato XIII H 59 non manca di integra
re con l’aggiunta di «
naturai
» a «
successione
», prima di intervenire non
meno significativamente in un contesto analogo dello stesso libro, eli
minando il riferimento ai
«due equivoci
delle due voci
Regno,
e
Libertà
»
che resero ai politici incomprensibile il vero senso della
«libertà popola
re
» di Roma35.
33
De const.,
cap. XXXV I, p. 712. Sulla nota analisi di S. Mazzarino
(Vico, l'annalistica e
il diritto,
Napoli, 1971) che ha visto nelle disposizioni relative alla «forma reipublicae roma-
nae optimatibus mixta» la «piena caratterizzazione del
regnumheroicum» (ibid.,
p. 69), si ve
dano le osservazioni di R.
CAPORALI,
Heroes gentium. Sapienza e politica in Vico,
Bologna,
1992, p. 203 n.
34,9kH59, pp. 154-155 e
Sn44,
§ 1010, pp. 471 sgg. Sul tema, ma senza alcun riferimen
to alla variante del 1730, cfr. P. VOCI,
Esame delle tesi del tonfante su la famiglia romana ar
caica,
in
Studi in onore di Vincenzo Arangio-Ruiz nel XLV anno del suo insegnamento,
N apo
li, s. d. [ma 1953], in partic. pp. 105-106, propenso a smentire la definizione bonfantiana del
la famiglia quale «società politica», giacché «in Vico, come in Aristotele, non si va oltre la me
tafora»
(ibid.,
p. 106). Di P. Bonfante si veda in partic.
Scritti giuridici varii. I. Famiglia e suc
cessione,
Torino, 1916, con riferimento al brano di
Sn44,
pp. 102-103 e n.
35
SnH59,
pp. 433,436. Le due espressioni «regno» e «libertà» risultano in un altro bra
no riferito alla
Legge Petelia
e interamente cassato in XIII H 59: «perchè per gli
equivoci
di
due parole
regno,
e
libertà,
si è comunemente creduto, che ’l
Romano
fusse stato
regno mo
narchico» (ibid.,
p. 128).