AVVISATORE BIBLIOGRAFICO
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stein e Vico, si mostra indifferente alla posizio
ne di una reale «diversité anthropologique»,
proprio là dove «le travail d’un enquèteur de
terrain», come sottolinea l’A., «n’est pas celui
de faire communiquer
Ego
avec
AlterEgo
dans
un milieu indéterminé, [mais] il est toujours de
mettre en correspondance deux formes de vie,
deux systèmes de penser et d’agir, etfinalement
deux sens communs» (p. 161).
[G. Cer.]
24. D
iana
Rosario,
Le composizioni lati
ne. Carmidi nozzedelfilosofo Vico,
in «11 De
naro» 3-9-2005,
p.
67.
25. EMUNDTS
Dina,
Die Ordnung derGe-
schichte. Gemeinsamkeiten in den Geschicht-
sphilosophien von Vico undHegel
, in
Der Ge-
danke. Sieben Studien zu den deutsch-italie-
niscben Beziehungen in PhilosophieundKun-
st,
hrsg. v. W. Kaltenbacher, Wùrzburg, Kò-
nigshausen & Neumann,
2004,
pp.
37-71.
26. F ilan g ie ri
Gaetano,
La Scienza del
la Legislazione
, edizione critica,
7
voli., Ve
nezia, Centro di studi sull’illuminismo euro
peo «Giovanni Stiffoni»,
2003-2004.
Realizzata da un folto gruppo di studio
si coordinati da Vincenzo Ferrone, l’impresa
filangeriana è stata riportata in luce, assu
mendo come testo base dell’intervento criti
co l’edizione napoletana di Raimondi (
1780-
1791)
e tenendo presente quella veneziana di
Giovanni Vitto
(1782-1791),
matrice, com’è
noto, di numerose traduzioni ed edizioni ot
tocentesche. Nei singoli volumi e nelle rela
tive
Note
introduttive, dettagliate ma, in
qualche caso, avare di commento alle fonti
dirette e indirette dell’illuminista napoleta
no, il nome di Vico fa capolino in due luoghi.
Nel volume IV (curato da G. Tocchini e A.
Trampus) relativo al libro III (parte II) della
Scienza,
il tema della «procedura criminale»
(nei capp. XXXV-XXXVI, «Del rapporto
delle pene co’ diversi oggetti che compongo
no lo stato di una nazione», «Proseguimento
dell’istessa teoria») rende inevitabile il rico
noscimento del «debito sempre più ampio
[...] nei confronti di Vico» (p. VII) e, in par
ticolare, di quello del
Diritto universale
e del
la
Scienza nuova
per quel grande affresco del
«diritto delle genti maggiori» che riconosce
l’originario nesso tra
auctoritas
pubblica e
re
ligio
dei primi uomini: «[...] Un disegno ove
la nascita delle leggi viene iscritta all’interno
di un lento processo di assestamento della so
cietà primitiva attorno all’autorità di patriar
chi [...], all’origine del vichiano diritto delle
genti maggiori. Si tratterà, dunque, di un’au
torità politica ancora indistinguibile da quel
la religiosa; ed è infatti a partire da questo ca
po [...] che Filangieri innalzerà una com
plessa struttura aggettante che successiva
mente andrà a ricadere sul libro quinto per
dargli l’avvio» (p. Vili). La sola indicazione
del tema è offerta nella
Nota al testo
dell’al
tro volume, il sesto (a cura di G. Tocchini)
che ripubblica il libro V dell’opera (
Delle leg
gi che riguardano la religione),
non immemo
re, nel sintetico argomentare, deU’«impor-
tante [... ] debito contratto da Filangieri ver
so Vico (anch’egli mai nominato nel corso del
libro quinto), relativamente allo schema di
evoluzione del sentire e della pratica religio
sa in coerenza alla conformazione sociale e
gerarchica delle nazioni barbariche [...]: l’o
riginaria autorità dei patriarchi sui figli, poi
sui
famoli
e sui clienti, le pratiche augurali e
sacrificali riservate ai primi, la successiva
unione dei diversi culti famigliari nel culto
pubblico [...]; un Vico che Filangieri aveva
certo ridiscusso con Pagano -frequenti, spe
cie al capo IV, gli echi, le consonanze, le con
vergenze con la prima versione dei
Saggipo
litici
(1783-1785)»
(pp. IX, X). Indicazioni
alquanto generali di una «discussione» che
poco informano il lettore inesperto del vi
chismo meridionale di secondo Settecento e,
insieme, poco soddisfano lo studioso in atte
sa di approfondimenti critici più estesi e mi
rati, concreti e adeguatamente documentati.
[F. L.l
27.
Gensini
Stefano,
Linguaggio e natu
ra umana: Vico, Herder e la sfida di Cartesio,