PIERPAOLO CICCARELLI
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nuova
avesse apportato nel campo delle scienze speculative, delle disci-
pline storiche e della critica letteraria». Il fatto, quindi, che la «sola
dottrina vichiana allora veramente intesa» fosse «quella relativa alla
genesi delle XII Tavole»
5
attesta che la
Scienza nuova
non fu realmente
capita. Non fu capita a causa di un
limite storico
del Settecento, «un
tempo nel quale – osservavano Croce e Nicolini –, oltreché mancare an-
cora certi presupposti culturali – in quanto certi problemi trattati nella
Scienza nuova
non erano stati peranco affrontati dalla comune cultura
europea, – imperava tuttora nel campo degli studi l’illuministica eredità
cartesiana, contro cui l’autore di quell’opera era sceso nell’agone»
6
.
L’ipotesi che guida la ricerca di Lomonaco (come, del resto, di tutti
gli studi del «nuovo corso») è antitetica a quella crociano-nicoliniana.
La tendenza «analitica» dei lettori settecenteschi e, più in particolare,
il rilievo dato alla questione delle XII Tavole non è, per Lomonaco,
sintomo dell’incapacità di intendere la sostanza filosofica del pensiero
vichiano. È sintomo, al contrario, della viva consapevolezza dei pro-
blemi concreti che l’hanno generato. Quali siano questi problemi, cre-
diamo che si possa sintetizzare nel modo migliore con una espressione
che fu proprio Croce ad usare a proposito di Vico:
storicità del diritto
.
Si osservi, però, il duplice significato che, in questo contesto, assume
tale espressione. Secondo il suo significato ovvio e immediato, essa de-
signa il carattere storico, ossia determinato nel tempo, condizionato
dalle circostanze, di ogni manifestazione concreta del diritto. «Storicità
del diritto» significa però anche quella che Lomonaco, distinguendola
dall’«origine», chiama «genesi» del diritto
7
. Che il diritto sia storico si-
gnifica, dunque, non soltanto che vi sono molteplici ‘diritti’ che si av-
vicendano nel tempo, ma anche che il
diritto in quanto tale
ha – per
usare una parola vichiana – un suo «nascimento». La storicità del dirit-
to va dunque intesa sia nel significato di
origine empirica
delle diverse
manifestazioni giuridiche, sia in quello di
genesi del mondo giuridico
.
Croce e Nicolini ritenevano che i lettori settecenteschi di Vico aves-
sero inteso la storicità del diritto esclusivamente nel primo senso, il
problema della genesi essendo rimasto estraneo alla loro
forma mentis
razionalistica e astratta. Presupposto di questa critica era la concezione
idealistica della genesi del diritto, ossia la tesi che il diritto sia già sem-
5
Ivi, p. 222.
6
Ivi, p. 252.
7
Tracce di Vico…
, cit., p. 20.
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