STORICITÀDELDIRITTO
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quanto di meglio la sapiente cultura greca aveva saputo produrre in
campo giuridico.
Questo modo di richiamare Vico da parte di Tanucci ci sembra che
rappresenti una sorta di paradigma del modo settecentesco di leggere
la
Scienza nuova
. E rappresenta bene, altresì, il paradigma del doppio
significato della storicità del diritto (storicità come origine e come
genesi). Il tema storico delle XII Tavole si presentava infatti a Tanucci
come un intreccio, che Lomonaco ha saputo con competenza indivi-
duare e districare, di problemi filologici e problemi filosofici. Più pre-
cisamente, il problema filologico, relativo all’attendibilità delle fonti
tradizionali e quindi alla determinazione del fatto realmente accaduto,
faceva tutt’uno con il problema filosofico del significato etico-politico
del fatto stesso. Secondo Lomonaco, infatti, a Tanucci non sfuggì il
punto essenziale della critica vichiana delle fonti tradizionali. Non
sfuggì, cioè, che Vico, in tanto poté criticare la tradizione, in quanto,
alla radice della sua indagine critico-filologica, agiva la convinzione
che la legislazione non possa essere «separata o sovrapposta alla
natura
e ai bisogni concreti dei cittadini e della loro
societas
»
11
. La tradizione
della legazione ad Atene andava dunque respinta perché rendeva l’ori-
gine del diritto romano incoerente con la genesi del diritto come tale.
La questione
filologica
dell’origine delle XII Tavole equivaleva dunque
alla questione
filosofica
della genesi del diritto. La critica dell’origine
ateniese dell’antico
ius
romano rinviava alla critica della genesi razio-
nalistica del diritto. Appunto questo intreccio tra piano filosofico-siste-
matico (genesi) e piano storico-fattuale (origine) giustificava il richia-
mo alla tesi filologica di Vico sull’origine delle XII Tavole per avvalo-
rare, o per criticare, le ipotesi sulle origini delle Pandette. Radice co-
mune delle due questioni filologiche era infatti la questione filosofica
circa il fondamento della validità del mondo giuridico, individuato,
‘antivichianamente’, da Grandi in una
ratio
universale e indipendente
dalle particolarità empiriche dei popoli e, ‘vichianamente’, da Tanucci
nel
consenso
e nell’
uso
o «osservanza spontanea»
12
. Nella polemica tra
Grandi e Tanucci, in altre parole, si fronteggiavano due opposti ‘para-
digmi’ o
formae mentis
sistematico- e storico-giuridiche. Nel paradigma
razionalistico di derivazione cujaciana accolto dall’antivichiano Grandi,
il diritto romano assurgeva a «unica fonte normativa», «simbolo della
11
Ivi, p. 7.
12
Ivi, pp. 18-19.
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