PIERPAOLO CICCARELLI
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sapienza
razionale e […] fonte di tutto l’ordinamento della
civitas
nel-
l’ambito del diritto pubblico e privato»
13
. Opposta era la posizione di
Tanucci, il quale si ispirava a Vico e, più in particolare, alla sua critica
dell’analogia tra mondo greco e legislazione romana, per contestare
alla radice la «presunta continuità di applicazione del diritto giustinia-
neo nell’alto medioevo italiano»
14
. La lezione vichiana riguardo al nes-
so tra diritto e storia era dunque, da Tanucci, accolta e originalmente
trasformata in base alle urgenze politiche del presente, quelle cioè di
«rispondere alle delicate questioni poste dalla successione medicea e,
in particolare, dalle pretese asburgiche di attribuire carattere feudale al
rivendicato primato dell’impero sul granducato»
15
. La storia, nella ori-
ginale rielaborazione tanucciana della prospettiva vichiana, era vista
come una «esperienza normativa» che però andava compresa «nel pro-
fondo, nella specificità della sua esistenza» e sottratta, quindi, «alla de-
formante azione del modello retorico-didascalico»
16
astorico e astratto.
Un’altra figura del Settecento a proposito della quale Lomonaco
avverte l’esigenza di rivedere criticamente il severo giudizio crociano-
nicoliniano, è Emanuele Duni, autore di un
Saggio sulla giurisprudenza
universale
,
pubblicato nel 1760, nonché di due tomi sull’
Origine, e
progressi del cittadino e del governo civile di Roma
,
apparsi negli anni
1763 e 1764. Lungi dall’essere un semplice «plagiaro» e, come sprez-
zantemente sosteneva lo studioso vichiano ottocentesco Giuseppe
Ferrari, un «misero compilatore»
17
, Duni appare nella ricostruzione di
Lomonaco un interprete attento di Vico, ben consapevole della «com-
plessità»
18
della sua opera. Più in particolare, la dimensione intima-
mente vichiana della riflessione duniana era la considerazione del dirit-
to come «misura e disciplina di norme dettate dalla ragione, tuttavia
conoscibili solo alla luce del loro effettivo divenire storico»
19
. Avendo
compreso che la storicità del diritto va intesa a partire dalla «conver-
genza di
fatti
e
princìpi
»
20
, Duni afferrò bene la sostanza della confuta-
zione vichiana della tradizionale tesi sull’origine greca delle legislazio-
13
Ivi, p. 13.
14
Ivi, p. 15.
15
Ivi, p. 17.
16
Ibid.
17
G. F
ERRARI
,
La mente di Giambattista Vico
, Milano, 1837, III, p. 262.
18
Tracce di Vico…
, cit., p. 38.
19
Ivi, p. 39.
20
Ivi, p. 40.