RECENSIONI
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attraverso il suo uso l’uomo scopre in sé la necessaria relazione con la mente
divina che legittima il riferimento alla legge: «La vera morale filosofica non
può essere fondata né sulla sola natura umana razionale né sull’esclusiva rela-
zione al divino proposta dall’autorità della religione positiva. L’
essenza
della
legge morale va riferita alla
ragione
di Dio, conosciuta naturalmente, dimo-
strata, cioè, per la sua razionale e intrinseca evidenza» (p. XIX).
Nelle
Origines
la volontà di restituire al principio di
lex naturae
una legitti-
mazione etica e razionale comporta la piena revisione delle confuse nozioni
accreditate dalle scuole tradizionali dei filosofi e dei giureconsulti, i quali ri-
feriscono la ‘radice’ della legge naturale al solo dominio della ragione umana.
Ciò che allora e in definitiva Gravina intende comunicare in quest’opera è
l’esigenza – piuttosto urgente – di una definizione del diritto corrispondente
all’autentica
natura
dell’uomo, attraverso la ricerca di un rapporto finalmente
equilibrato tra
mens
e
corpus
, tra onestà e sensibilità.
Appaga questa sua urgenza una teoria dello
ius naturale
del tutto nuova,
fondata sul riconoscimento «dei due profili della razionalità e della fisicità nel-
l’uomo» (p. XXIII). Si tratta – chiarisce Lomonaco – di un complicato meccani-
smo naturale, di antica matrice stoica, secondo cui il danno provocato da un da-
to evento può trasformarsi nell’utilità di un altro, attraverso una sorta di cristal-
lizzazione dinamica che include pure l’essere umano, e che implica un ordine
tale che vige sopra tutte le cose senza del quale esse di certo rovinerebbero.
Ora però è bene chiarire che nelle
Origines
l’ordine che esiste entro la leg-
ge di natura non presuppone affatto l’esistenza
a priori
di principi razionali,
visto che Gravina concepisce il ricorso alla norma della natura criticamente
distante dal giusnaturalismo moderno, teso ad identificare la verità del diritto
con la natura razionale dell’uomo. La riflessione sulla dimensione di vita natu-
rale dell’uomo, inoltre, è occasione di attenzione pure sul diritto in sé, visto
che il desiderio di soddisfare i bisogni naturali non può essere l’unico moven-
te delle azioni umane: «Se un istinto di conservazione prevale come legge nel
mondo naturale, la ragione si manifesta nell’uomo quale sua condizione speci-
fica che subordina a sé la realtà fisica» (
ibid
.). Ecco perché mi sembra impor-
tante mettere in luce e chiarire bene che è proprio questa mutata prospettiva
teorica – sulla quale Lomonaco si sofferma in pagine belle e molto chiare – la
spinta che riesce a spostare il centro dell’indagine dalla legge naturale al-
l’uomo, e che poi costituisce l’apporto personale e più originale di Gravina
alle tesi del giusnaturalismo.
In Gravina, infatti, la legge non scaturisce da un ordine ontologicamente im-
manente alla natura, in quanto la natura – fonte del divenire – e la ragione –
guida delle azioni umane – offrono un ambivalente seppure stimolante profilo
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