DE UNIVERSI JURIS UNO PRINCIPIO ET FINE UNO
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Ma soprattutto,
in re
, non si può negare l’assoluta importanza, la
crucialità, nel pensiero vichiano, del principio del «certum pars veri»
(chi scrive comunque ha diverse volte espresso la sua propensione ad
eleggerlo – ‘oltre Fassò’ – a chiave di volta delle fondamentali conqui-
ste di quello), espresso per la prima volta nel
De uno
sotto la forma
della ‘partecipazione’ della sfera del secondo a quella del primo (un
«verum», strettamente congiunto all’idea di «ordo», ontologicamente e
gnoseologicamente ben differente da quello del «verum-factum»)
5
.
Le interpretazioni possono essere le più diverse. Comunque pare
inappropriato sottovalutare l’apparire con forza di quel principio nei
capitoli LXXXII e LXXXIII di questo testo: in suoi luoghi ben noti, ma
che varrà la pena di rileggere per un momento per passare ad una assai
rapida considerazione di un altro, e fondamentale, versante – quello
‘filologico’ – che l’edizione ora pubblicata sollecita a prendere in esame.
«Verum legum et certum legum», «Certum est pars veri», sono le parole
vichiane come le leggiamo nelle edizioni del
Diritto universale
di stampo
‘nicoliniano’ da tempo agevolmente disponibili per il comune lettore, e
studioso
6
. «Verum
legum
, & Certum
legum
», «Certum
est pars
veri»,
come si legge nel testo originario, e dunque nell’edizione occasione di
queste pagine
7
; però con caratteristiche grafiche che non è agevole de-
scrivere efficacemente: con un impiego non soltanto del maiuscolato e
del corsivo, ma soprattutto del corpo dei caratteri, e, ancor più, della
collocazione al margine della pagina delle espressioni indicative del con-
tenuto fondamentale del discorso, che conferisce loro eloquentemente
5
La crucialità di cui si parla è da intendersi evidentemente in un senso ben diverso
da quella riconoscibile, riconosciuta, in riduttive letture ‘cattolicheggianti’ dirette a
privilegiare gli indubbi elementi di ‘tradizionalismo’ concettuale, terminologico, argo-
mentativo, presenti in quel testo. ‘Tradizionalismo’ del quale comunque restano poi da
discutere i tratti: ad esempio pertinenti a più consueti repertori ‘scolastici’, ovvero ad un
relativamente ‘tradizionale’ (nel senso di ancorato a prospettive non ‘genetizzanti’) ap-
proccio metafisico-razionalistico, largamente debitore nei confronti di una ‘moderna’
concettualizzazione cartesiano-malebranchiana. Ma su ciò si dirà qualcosa più avanti.
6
G. V
ICO
,
De uno universi iuris principio et fine uno
, LXXXII-LXXXIII, in I
D
.,
Il
Diritto universale
, a cura di F. Nicolini, Bari, 1936 (rist. anast., presso lo stesso editore,
1968), vol. I, pp. 82-84. L’edizione è stata sostanzialmente assunta, con i criteri in essa
adottati, in quella a cura di P. Cristofolini: I
D
.,
Opere giuridiche. Il Diritto universale
,
Firenze, 1974, le parole citate alla p. 101.
7
I
D
.,
De universi juris uno principio, et fine uno (Napoli, 1720, con postille auto-
grafe, ms. XIII B 62)
, a cura di F. Lomonaco, presentazione di F. Tessitore, Napoli,
Liguori, 2007, p. 49.
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