FABRIZIO LOMONACO
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ni degli uomini naturali in Vico («brutali e violenti» e in Boulanger (i
«santi anacoreti») ritornava, ma corredata dalla polemica contro le
citate tesi dell’autore del
Contratto sociale
(«che immaginò […] robusti
e pacifici, forti e compassionevoli», ivi, p. 143), assente nel corrispon-
dente capitolo I della prima edizione. L’uomo naturale di Pagano non
è il «selvaggio» rousseauiano, separato dallo sviluppo storico della
ragione e dalla civiltà, bensì l’essere costitutivamente destinato alla vita
sociale che non è un momento logicamente o cronologicamente suc-
cessivo all’individuo, ricavato dalle disposizioni contrattuali del patto.
Nata con l’uomo, la socievolezza perde ogni possibile carattere astrat-
to, risultando espressione di una necessità intrinseca all’esistere stori-
co. Individuo e società non sono entità opposte o diversificate, ma
realtà sottoposte a una stessa «catena di dritti e di obbligazioni» che è
la loro antica «comune universale legge» di cui «le sociali convenzio-
ni» ne rappresentano le applicazioni e le modificazioni (ivi, p. 21). La
necessità
naturale in Pagano complicava il quadro idilliaco dello stato
di natura rousseauiano, quella presunta condizione di innocenza, di
tranquilla indipendenza smentita dal divenire storico, dalla
forza
,
riconosciuta alle origini degli «stabilimenti civili». Respinto ogni ipo-
tetico stato preistorico, la
natura
è la
storia
dell’uomo, liberata da ogni
determinazione dell’esperienza empirica e riaffermata nel suo valore
sociale. Le leggi naturali non sono quelle dell’uomo collocato in un
inesistente stato di natura, ma le regole costitutive della sua natura fi-
sica e morale. Regola dell’agire umano, la
natura
si propone nel dive-
nire storico quale immanente necessità che contribuisce dall’interno al
processo dell’umana perfettibilità. Per tutto ciò, il confronto critico
con la tradizionale definizione di diritto naturale e con la relativa
gnoseologia razionalistica diventava inattuale nel 1792, al punto che il
riferimento polemico ai «
giurenaturalisti
, che con loro principi
cogno-
scitivi
vollero tutto diffinire» nel capitolo XIV del
Saggio V
della pri-
ma edizione (
Sp1
, p. 136) era soppresso nel corrispondente capitolo
XIV del 1792. Qui si lavorava a una rinnovata nozione di
stato civile
,
fondata sul concetto di evoluzione naturale della storia dell’umanità,
consapevole della progressiva trasformazione in
diritto
della
forza
e
della
violenza
che
entran ben anche nel piano dell’ordine universale e sono come le disso-
nanze nella musica, le quali non meno servono all’armonia delle
consonanze
stesse (
Sp2
, p. 19).
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