PENSIERO E VITA CIVILE NELLA NAPOLI VICHIANA DI FINE SETTECENTO
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naturale, sintonizzato sui temi dell’eguaglianza e della libertà civile era il
riconoscimento del
diritto
di proprietà, proporzionato alle forze indivi-
duali di appropriazione, di coltivazione e conservazione del suolo. Am-
messo l’eguale diritto degli uomini alla terra, Pagano riconosceva una di-
seguaglianza assolutamente inevitabile nei risultati contingenti, condizio-
nati dal grado maggiore o minore di
attività
e di
forze
impiegate. La pro-
prietà traeva nuova, modernissima legittimità non solo dall’originario
titolo della semplice occupazione, come per Rousseau, ma dall’atto
esterno del
lavoro
, considerato il primo atto autenticamente umano in
rapporto alla terra, secondo la lezione ricavata dai
Two Treatises on
Government
(1690) di Locke, citati in una nota introdotta per la prima
volta nel capitolo XVIII del
Saggio V
del 1792
37
. Il mistero di un’umani-
tà dedita al
lavoro
era ancora da riferire all’intervento della
natura
che
aveva saputo indirizzare l’uomo moderno di Vico e Genovesi alla sod-
disfazione dei propri, accresciuti bisogni. E, tuttavia, proprio in virtù di
tutto ciò, l’economia moderna fondata sul valore del
lavoro
, come la
morale su quello dell’
azione
nella
polis
, veniva riferita a quell’ordine isti-
tuito da veri rapporti di giustizia, che includevano occasioni e condizioni
di possibilità. Fondare il
diritto
di proprietà sul lavoro e la naturale disu-
guaglianza degli uomini significava anche riconoscere un
limite
all’accu-
mulazione dei bisogni superflui, garantito dal diritto naturale alla so-
pravvivenza di tutti i cittadini
virtuosi
e
lavoratori
:
Così se tu, uomo mortale, – si legge ancora nel nuovo capitolo XVIII – di-
stendi la tua mano e la tua forza di là del confine che ti segnò la natura, se
occupi dei prodotti della terra tanto che ne sian offesi gli altri esseri tuoi simili e
manchi loro la sussistenza, tu proverai il riurto loro; il tuo delitto è l’invasione, il
violamento dell’ordine: la tua pena è la tua distruzione (
Sp2
, p. 345).
La «generale società dell’umana specie» (ivi, p. 20), fondata sull’im-
mutabile legge naturale dell’aiuto reciproco, imponeva vincoli essen-
37
«Giovan Lok, nel
Governo civile
, è il solo che ’l vero principio adottò del dritto
della proprietà. La terra, ei dice, è comune; ma il lavoro, la fatica, l’industria è di cia-
scuno. La terra dunque lavorata, che è la sola fertile terra, divien di colui, che in quella il
suo lavoro adoperò» (
Sp2
, p. 343, nota). E tale definizione sarà, poi, riproposta nel
preambolo al
Progetto di Costituzione della Repubblica Napolitana presentato al Governo
Provvisorio dal Comitato di Legislazione
, per ribadire che «da quel primo fonte di tutti i
dritti deriva altresì quello della proprietà. La proprietà reale è una dimanazione e
continuazione della personale» (cfr. Biblioteca Nazionale di Napoli, coll. S.Q. XXXIII
A.54/5, ora in
La Costituzione della Repubblica napoletana del 1799,
Napoli, 1997, p. 13).
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