È necessario accogliere dunque una filosofia del diritto che si co-
struisca a partire «dai più semplici primitivi Principj della umanità, del-
la società, dei Governi, delle loro costituzioni, ed affezioni», per
discendere «al diritto Civile comune, e da questo al patrio, o naziona-
le»
10
, e che ha nel diritto naturale il nucleo filosofico-giuridico alla base
di qualsivoglia analisi politica conforme alla realtà contemporanea
12
.
Come referenti, Sandi rimanda a «valenti giuristi», tra i quali inclu-
de Vico; è troppo prudente infatti per affrontare in prima persona
«questo cotanto oggidì cospicuo, ed agitato diritto Naturale»
13
.
Qui si presentano quelli valenti Giuristi Naturali Ugone Grozio, Samuello
Puffendorfio, il Cumberland, Enningo Arniseo, ed altri più recenti, Metafisici
Istorico Legali, tra i quali anco nell’ Italia Gio: Battista Vico Napoletano,
parecchi Francesi, molti Tedeschi, alcuni dell’ Inghilterra, e delle Spagne
14
.
Ma quello da cui invece non si astiene dal rivendicare con forza è
una precisa scelta di campo, quando dichiara l’equivalenza tra il «vero
diritto naturale» e la «religione naturale», i cui «cardini certi» sono
«l’esistenza di Dio e l’immortalità dell’anima»
15
; e quando, di conse-
ALESSANDRO STILE
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famiglia, delle città, dei Governi» (ivi, vol. II, Venezia, presso Sebastian Coletti, 1771,
cap. IV, p. 297).
11
Ivi, p. 287.
12
«Con ciò ben comprendesi parlarsi qui di quella disciplina, che con moderno
vocabolo massime nel secolo nostro chiamano la disciplina del Gius di Natura e delle
Genti, ovvero il Gius Pubblico; benché questa voce non abbracci il tutto che assai
imperfettamente» (ivi, p. 288).
13
Ivi, vol. I, cit., lib. II, art. II, p. 292.
14
Ivi, p. 288. E pure, Sandi avverte che anche per questi filosofi sia stato «assai
malagevole» poter ricostruire «qual sia diritto puro di natura, e quali siano state fatte
al di sopra di esso le imposizioni degli umani positivi istituti, o consuetudini. E ciò per
due cagioni: L’una che del vero stato naturale dall’uomo non avendosi, né potendosi
avere idea adeguata […], assai complicata impresa si è il determinarlo in tutte le umane
proprietà, facoltà, inclinazioni, e quindi nelle sue Leggi: l’altra ch’essendo formato lo
spirito di ogn’uno dall’istantaneo momento del nascer suo fino a quello in cui si deter-
mina a ragionare dello stato di natura […] è troppo facile il pericolo che ne ragioni con
li principj acquistati, per quanto studio impieghi per spogliarsene» (ivi, pp. 288-289).
15
Ivi, p. 300. «Sono […] contento d’ indicare da Storico Civile, e da membro della
Veneta Cattolica Polizia, ciò che possa mettere in qualche riflessione gli studiosi dell’
intitolato Gius Naturale, e far concepire quanto diritto abbiamo il Sacerdozio, e l’
Impero Cattolico di impedire, e forse sradicare principj, ed Autori di sistemi contrari
alla Religion Naturale, ch’ è l’ Esistenza di Dio, ed alla Rivelata, ch’ è la divinità del
Vangelo» (ivi, p. 293).