ma»
27
. Ancor più specifico il riferimento del cap. CXL del
De uno
,
quando, nel considerare la «Legge fondamentale di ogni politico puro
governo», Vico centrava la sua analisi sugli ‘ottimati’ a cui si erano
rivolti i ‘deboli’ per essere protetti, dando vita ad un sistema politico
che a Venezia assume una propria specificità
28
.
Sandi legge dunque in Vico una sorta di benevolenza nei confronti
della propria formazione politica – pur ovviamente in una lettura ‘di
parte’ – perché se di fatto quel ruolo paterno che Vico conferisce al
patriziato è alla base della conflittualità sociale, esso è al contempo
garanzia di affermazione dell’
auctoritas
29
. E ancora, il sostegno che
Sandi trova in Vico va nella direzione di un percorso storiografico da
intraprendere superando dei parametri consuetudinari.
La storiografia veneziana alla metà del Settecento vedeva infatti
schierati da una parte i rigidi conservatori della tradizione giuridica
della Serenissima, dall’altra i sostenitori del tributo giuridico al diritto
comune e alla tradizione giuridica romanistica; in una posizione più
TIEPOLO, VICO E IL ‘MITO DI VENEZIA’
97
27
G. V
ICO
,
Sinopsi del Diritto universale
, in
Opere giuridiche
, a cura di P. Cristofo-
lini, Firenze, 1974, p. 12. Ci rifaremo a questa edizione per i passi latini che citeremo
dal corpus del
Diritto universale
, mentre, pur tenendo conto delle traduzioni fornite, le
rielaboreremo autonomamente.
28
Ubi enim infirmi et omnium rerum indigi, salutis caussa, ad aliquot fortium viro-
rum praesidium vel in tutum aliorum agrum confugerunt, ibi fortes habere agri domi-
nium, receptos colere, ac proinde illos imperare, hos parere, ius est quod “maiorum
gentium» supra diximus. Ad cuius antiquissimi iuris normam, rempublicam venetam
optimatium et natura ipsa fert et historiae produnt constitutam [«Ricorrendo adunque
per lor salvezza gli uomini deboli e sprovveduti all’ assistenza dei forti, e ricovratisi
negli altrui ben assicurati poderi, dovevano i forti ritenersi il dominio dei campi, con-
tentandosi i ricettati di coltivarli; quindi agli uni spettò il comando, agli altri l’obbe-
dienza, tali essendo le più essenziali condizioni delle costumanze o del diritto delle
«genti maggiori». E sovra una così fatta norma dovette costituirsi anche l’aristocratica
repubblica dei Veneziani, ciò che ben conviene colle naturali sue condizioni, ed ezian-
dio coi racconti della storia»] (I
D
.,
De uno universi iuris principio et fine uno
– d’ora in
poi
De uno
–, ivi, pp. 168/169).
29
La storia del processo civilizzatore «è la storia di un conflitto, la cui ragione pro-
fonda risiede nell’uguaglianza di natura degli uomini: la distinzione tra eroi, detentori
di tutta la proprietà e dell’arcano del diritto, e famoli, deprivati economicamente e giu-
ridicamente, è in se stessa fattore di disequilibrio e non può mantenersi. Con la solle-
vazione dei servi, nasceranno, l’uno come riflesso dell’altro, gli ordini dei plebei e dei
patrizi, lo stato aristocratico, e con ciò si sarà avviata la lotta di classe, che darà forma
alla costituzione giuridicopolitica dello stato» (M. V
ANZULLI
,
Leggi e conflitto sociale in
Giambattista Vico
, in «Quaderni materialisti» II, 2003, pp. 159).
1...,343,344,345,346,347,348,349,350,351,352 354,355,356,357,358,359,360,361,362,363,...484