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CARLA DE PASCALE
rizzati fin dagli inizi della vicenda giusnaturalistica e poi ulteriormente
focalizzati in pieno Settecento nella loro fondamentale articolazione in
diritti alienabili e diritti inalienabili, ma soprattutto quale portato della
storia ancora più recente, che li vede indissolubilmente legati ad una
Costituzione scritta.
Come ricorda Pagano nel
Rapporto
finalizzato ad illustrare il suo
Progetto di costituzione, se pure l’antichità ha offerto alla cultura del
suo tempo oggetti altissimi (a partire dal glorioso concetto di virtù
repubblicana) per una riflessione che tenti di superare i mali attuali e
di emendare quella condizione di corruzione dei costumi che impedi-
sce ogni avvio di perfezionamento, è la Carta costituzionale il segno
concreto e tangibile di uno scarto epocale, dell’ingresso in quella mo-
dernità che proprio grazie alla Carta possiede ormai lo strumento per
far progredire la civilizzazione in tutte le sue componenti. Natural-
mente, non basta che i diritti fondamentali siano enunciati e trascritti
su carta, non basta che una costituzione sia redatta, approvata e ogget-
to di giuramento; essa deve essere resa operante, i diritti devono essere
fatti valere e tutta l’opera legislativa di uno Stato deve essere condotta
assumendo la Carta costituzionale a proprio criterio, proprio principio
di orientamento e, non certo da ultimo, a proprio limite.
Per conseguire tutte queste finalità né Pagano né, per altro verso,
Romagnosi possedevano particolari talismani. Anche loro si trovarono
di fronte agli stessi problemi in cui ci troviamo noi oggi: la costituzio-
ne formale è altra cosa rispetto alla costituzione materiale; la prima rie-
sce ad enunciare dei princìpi cui la seconda può ispirarsi ma, da un la-
to, la seconda, la costituzione materiale, ha un ambito di incidenza
enormemente più ampio della costituzione formale e, dall’altro, que-
st’ultima è, appunto, solo formale ed è dunque destinata a soccombere
non soltanto di fronte al cannone, ma anche, più frequentemente, di
fronte ai molteplici e concreti volti del potere, alle insidie del denaro,
alle esigenze della diplomazia e ad una quantità di aspetti secondari,
che la griglia di una legge generale, qual è appunto la legge fondamen-
tale, non riesce a contenere e a contemplare.
Di tutto ciò i nostri autori erano peraltro pienamente consapevoli e,
ciascuno in maniera commisurata alla propria visione del mondo e a ciò
che, di conseguenza, riteneva valesse davvero la pena di difendere,
misero in atto tutti i meccanismi giuridici consentiti e concessi dalla
loro scienza per raggiungere gli scopi che si erano prefissi. Ciò che in
questo volume ho voluto sostanzialmente mostrare è quanto profonda
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