NOTE SU
FILOSOFIA E POLITICA NEL PENSIERO ITALIANO
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del pensiero di politici e storici, come Guizot, e dei primi economisti,
come Mill.
Determinante è comunque la convinzione, espressa da Pagano in
apertura al progetto, del profondo rinnovamento che il testo costituzio-
nale comporta nel «garantire sì fatti diritti» e nel «prescrivere tali sacri
doveri» toccando indiscriminatamente ogni essere umano. Sempre alla
base del progetto è considerata la dimensione etica, che richiama que-
sta volta la virtù di Montesquieu, come elemento importante per un
rinnovato e più civile assetto sociale: una dimensione etica e impegna-
ta che trova un fondamento significativo anche nella vita reale, come
dimostra la sua opera di avvocato dei giacobini.
La Rivoluzione del 1799 e il conseguente cambiamento giuspolitico
della società napoletana sono analizzati con rigore dall’A. e solo la sua
profonda lettura, con una specifica attenzione ai problemi di nomen-
clatura giuridica, consente di capire alcuni allontanamenti del giurista
napoletano dal modello della costituzione francese dell’anno III che
offrono mutamenti profondi all’assetto sociale e politico in linea con la
concezione etica del suo pensiero: la riforma dei consumi, l’istituzione
dei censori e dell’eforato, un’idea di solidarietà con il dovere di assi-
stenza dei singoli più che della collettività. Molte di queste innovazioni
sono parte fondante del nostro costituzionalismo moderno.
In particolare, l’istituto dell’eforato aveva precedenti sei-settecente-
schi nella costituzione americana (altro modello non esplicitamente cita-
to nel lavoro di Pagano), con un importante correttivo rappresentato dal-
l’idea di un livello superiore di legalità che anticipa il concetto di argine
proprio della tirannide della maggioranza nell’Ottocento. Si tratta, quin-
di, di un sentiero nuovo con il compito del controllo sulla conformità alla
Costituzione delle leggi ordinarie e di revisione di singole norme costitu-
zionali, che avrà grande fortuna nell’Europa continentale.
Pagano recepisce anche dal
droit intermédiaire
francese alcuni
principi e li pone nella Dichiarazione dei diritti. Mi riferisco in parti-
colare all’attribuzione agli inventori della proprietà delle loro opere,
che resta in Francia oggetto di leggi speciali e che, posta come princi-
pio nel testo costituzionale, trova ancora una volta nel modello ameri-
cano il suo riferimento.
Alla luce di queste considerazioni, ritengo pienamente convincenti i
risultati dell’A. rispetto alla corrente storiografica che, in linea con le
famose critiche di Cuoco, sostiene che il progetto di Pagano sia poco
concreto in quanto basato su principi astratti e che le modifiche al
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