Ma la traccia fondamentale dello studio del Navarro resta lo
ius
naturale gentium
, presente nell’
Oratio inauguralis V
a proposito delle
«guerras y las armas» al centro della politica internazionale ricorrente
negli scritti di Grozio e de Vitoria. Rispetto a una «verticale razionali-
tà» dell’uomo groziano resta per Vico l’impegno a coniugare l’essenzia-
le con il possibile e ammettere l’esistenza di un «diritto naturale delle
genti» che è diritto naturale solo perché «éste históricamente sufre un
proceso de adecuación a la evolutiva naturaleza del hombre, sobre la
que se sustenta»;
derecho que se acuerda con la naturaleza de las cosas, un sentido en el que es
tan natural el derecho original del recurso a la fuerza y la violencia como el de
mantener arcano el contenido del mismo por parte de los óptimos. Y, de otra
parte, […] no es en puridad derecho de gentes […] sino un derecho positivo
inter gentes
, entre algunas de ellas: una suerte de reglamento que adapta de
forma voluntaria el derecho natural de gentes a las particulares circunstancias
o intereses de dos o más Estados
52
.
Questo giustifica il titolo di uno degli ultimi paragrafi del volume,
solo in apparenza un ossimoro («Un iusnaturalismo historicista»), per-
ché serve a contrapporre le tesi vichiane a quelle di un «iusnaturalismo
racionalista», di un contrattualismo astratto, di un diritto naturale fon-
dato «por Pufendorf sobre presupuestos exclusivamente ontólogicos»
che, indifferenti all’autentica
natura lapsa
dell’uomo, non possono fon-
dare l’autonomia del valore del diritto e del suo essere oggetto di rifles-
sione filosofica, secondo Navarro che ricorda e commenta una nota tesi
di Piovani
53
.
In ogni caso si tratta di riconoscere nel Vico del
Diritto universale
un discorso nuovo, teso da un lato a stabilire con Grozio e oltre Grozio
il ‘sistema’ naturale del diritto delle genti in opposizione alle tesi del
giurista olandese coerenti con il «racionalismo iusnaturalista de la
Reforma»; dall’altro a comprendere su nuove basi la storia, partendo
dalle origini storico-religiose dell’uomo bestiale e caduto, ma attore del
suo corso, fatto di ragione e di umanità, costitutive della sua stessa esi-
stenza in relazione al fondamento divino classico del diritto naturale
ma senza più alcun astratta sovrapposizione razionalistica tra
ius
prima-
FABRIZIO LOMONACO
102
52
Ivi, pp. 260, 261, 277, 278.
53
Ivi, pp. 284, 285, 286. Di Piovani cfr.
La filosofia del diritto come scienza filosofica
,
Milano, 1963.
1...,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101 103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,...152