la «volontà del legislatore». La scelta è sintomatica degli interessi teori-
ci dell’interprete: l’analisi dell’umana natura mitica o fabuolosa, lo stu-
dio del diritto naturale alla luce del dibattito seisettecentesco, dentro
«el prisma retórico» di un piano linguistico-etimologico finalizzato al
nuovo modello di conoscenza del mondo
certo
perché
fatto
dall’uomo.
Vale, allora, la scelta del Navarro di offrire, a corredo e guida della tra-
duzione, «someras indicaciones» in una «secuencia temporal» e per
«rasgos distintivos», al fine di comprendere il disegno di una storia del-
l’umanità quale evoluzione del diritto naturale delle genti che ne metta
in risalto le origini certe e realizzi il progetto innovatore di una «filoso-
fía histórica»
13
.
Nel concreto dell’analisi storica sono sottolineati i contributi che
religione e diritto hanno assicurato alla vita degli uomini, espressa da
quel
fas gentium
, simbolo di volontà divina, regolativa della primitiva
violenza trasformatasi nelle guerre dei popoli più evoluti. E ciò pone al
Vico la questione delle origini della società, senza più affidarsi a formu-
le astratte o a presunti stadi di pace e di ‘naturale’ innocenza. Di qua la
critica ai rappresentanti del
diritto naturale dei filosofi
che rifiutano di
riconoscere la ragione come processo e la collocano all’inizio, trascu-
rando il significato ‘dialettico’ del ricorso alla violenza, irriducibile a
mera forza. La prima relazione con la
natura
presuppone quella con la
‘natura’ interiore dell’uomo che è ‘violenza privata’, progressivamente
trasformatasi in ‘imitazione’ della violenza (con
legis actiones
) nei ‘tri-
bunali del diritto’ – come riferito dal Grozio vichiano – fino ad essere
regolata da un diritto civile comune, espressione del passaggio dalle
guerre private alle esterne tra diverse
potestates
nazionali
14
. A ciò corri-
sponde lo sviluppo del diritto equitativo incrementato dalla romana
giurisprudenza e sostenuto dal nuovo concetto di giustizia che dipende
da quello di legislazione; il che, a giudizio del Navarro, non implica di
poter riconoscere in Vico una «vertiente iuspositivista», ma il bisogno
teorico della giustificazione dello
iussum
. Non c’è, infatti, «un derecho
directum
», ma esistono casi di tale diritto sui quali progressivamente
agiscono le prerogative del diritto equitativo, coinvolgendo l’interpre-
tazione dello
ius
senza alcuna discrezionalità, perché – come si legge
nel
De uno
– «lo justo deriva de la justicia eterna»
15
.
FABRIZIO LOMONACO
82
13
Ivi, p.
XXIII
.
14
Ivi, p.
XXVIII
.
15
Ivi, pp.
XXXIII
,
XXXIV
.
1...,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81 83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,...152