negare ogni identificazione tra diritto delle genti e diritto internaziona-
le. A giudizio del Navarro si tratta di riconoscere che
el derecho natural de gentes en Vico es auténtico derecho: un derecho natural
[…] y de gentes […] es el derecho histórico de los procesos civiles, de forma
que tal derecho constituye el medio por el que se forja y por el que podemos
acceder a observar y comprender el progresso del hombre inmerso en comu-
nidades sociales […]
22
.
Al
diritto delle genti
e alla sua «categorización sistemática» è dedi-
cata la parte prima della monografia in esame («Marco teorético y con-
texto histórico del derecho natural de gentes») che avvia la sua rico-
struzione, riconoscendo le diverse accezioni di tale diritto sia sul piano
storico che su quello sincronico, nei diversi autori contemporanei e no
alla teoria vichiana. Dal punto di vista storico è opportuna la conside-
razione di Navarro che prima degli Stati moderni non esiste «un dere-
cho internacional público universal»,
stricto sensu
legato, cioè, alla
nascita delle nazioni. In età antica
ius gentium
si identificò con
ius foe-
tiale
, utile a regolare la relazione di uno Stato (il romano) con un altro,
al punto che le relazioni internazionali fino a tutto il Medioevo «como
tal, universalmente institucionalizades, eran prácticamente inexisten-
tes»
23
. Ciò che conta anche nel mondo antico è il rilievo della
legge
nelle
relazioni con la
natura
interna ed esterna all’umano, secondo una defi-
nizione già matura in Cicerone. È nel
De officiis
(I, 17 e III, 45) che si
rompe la classica connessione tra cosmo naturale e mondo umano alla
luce di processi di diversificazione; si impone, infatti, la distinzione tra
un generico
ius naturale
comune agli uomini e agli altri animali e un più
specifico
ius gentium
, un diritto proprio dell’uomo cui partecipano «las
gentes llegadas al estado de ‘
humanitas
’», consapevoli del ‘pudore’ e
dell’‘infamia’ anche attraverso l’ineludibile fase del ‘diritto di forza’
distinto dallo
ius civile
riferibile a una determinata comunità politica.
Con il richiamo dello
ius naturale
alla
humana ratio
si ridefiniscono le
prerogative degli uomini in rapporto con la divinità (
religio
), con i geni-
tori, il gruppo parentale (
pietas
) e gli altri individui (
cognatio
)
24
. Su que-
FABRIZIO LOMONACO
86
22
Ivi, pp. 8, 9, 10. I riferimenti sono alla nota monografia vichiana (1911) di Croce e
a G. F
ASSÒ
,
I ‘quattrro auttori’ del Vico. Saggio sulla genesi della Scienza Nuova,
Milano,
1949.
23
La razón
, p. 18.
24
Ivi, pp. 19, 265.