ce groziana, risale, com’è noto, alla tradizione stoica e, in particolare,
alla lezione di Cicerone (
De finibus
, III, V,19; VI, 20-21; XVIII, 61),
attenta a distinguere tra i princìpi naturali istintivi (
prima elementa
naturae
) del comportamento animale e quelli intellettivi (
secundum
naturam
) che regolano le azioni umane. In proposito Gravina dà conto
dell’esigenza di una definizione del diritto corrispondente all’autentica
natura
dell’uomo. Sorregge, infatti, la sua riflessione la necessità di un
equilibrato rapporto tra la
mens
e il
corpo
, tra i precetti dell’onestà e la
dimensione della sensibilità. Ad appagarla è una teoria dello
ius natu-
rale
radicalmente nuova, fondata sul riconoscimento e sull’ utilizzazio-
ne dei due profili della razionalità e della fisicità nell’uomo. Retta da
un’idea di
ordine
, la
lex promiscua
coinvolge tutta la natura. L’antica
matrice stoica di tale
lex
, riprodotta nella definizione ulpianea di
dirit-
to naturale
(«quod natura omnia animalia docuit»,
D
., I, 1, 1, § 3), è in-
trodotta alla luce di un complicato meccanismo naturale, per cui il
danno
di un evento può trasformarsi nell’
utilità
di un altro: nulla al di
fuori di quell’ordine può morire, permanere e nascere; se anche una
piccola cosa turbasse un tale equilibrio, tutte le altre rovinerebbero. E
in tale prospettiva è da includere anche l’uomo per le prerogative di
essere corporeo dipendente dalle leggi del divenire naturale. Nelle
Origines
l’
ordine
della
lex naturae
non presuppone l’esistenza
a priori
di
princìpi razionali, perché l’autore si preoccupa di mantenere il ricorso
alla norma della natura criticamente distante dal giusnaturalismo
moderno, teso a identificare la verità del diritto con la
natura
razionale
dell’uomo. Dalla definizione di
lex promiscua
sembra emergere un inte-
ressante momento di convergenza con le tesi di Hobbes, convinto che
nello stato di natura non si dia alcuna nozione di diritto e di torto, di
giustizia e ingiustizia, «[…] qualità relative all’uomo che vive in socie-
tà e non in solitudine»
34
. In Gravina la riflessione sulla dimensione di
vita naturale dell’uomo è subito occasione di trasferimento nell’oppo-
sto orizzonte del
diritto.
Il desiderio di soddisfare i bisogni naturali non
può essere l’unico movente delle azioni umane che rischiano di appari-
re depotenziate e indistinguibili dall’attività degli altri animali. Se un
istinto di conservazione prevale come legge nel mondo naturale, la
ragione si manifesta nell’uomo quale sua condizione specifica che
subordina a sé la realtà fisica. La natura cui si riferisce la
lex solius men-
SULLA TRADUZIONE SPAGNOLA DEL
DIRITTO UNIVERSALE
91
34
T
H
. H
OBBES
,
Leviathan
(1651), tr. it. a cura di A. Pacchi, con la collaborazione di
A. Lupoli, Roma-Bari, 1992², cap. XIII, p. 103.