tis
non è fisica in senso generico, bensì costitutiva dell’uomo, corri-
spondente alle sue esigenze etico-razionali. L’insistenza sulla regolarità
dell’ordine naturale è espressione coerente col riconoscimento di uni-
formità di leggi determinanti la fisica, ma incapaci di distinguere il bene
dal male, il giusto dall’ingiusto, finalizzate a salvaguardare «cum varie-
tate rerum creatarum universitatem perpetuo». Dal dato corporeo si
può trarre uno schema regolativo comune a tutti gli esseri viventi,
senza, tuttavia, raggiungere nessuna definizione del diritto e della
morale. Perciò, la considerazione del
naturale
nel diritto non è rivolta
né a un dato di fatto né a un dono di natura, ma è sintomo, nelle
Origines,
di un’affermazione della ragione che sorregge e guida, oltre
l’immediatezza degli effetti dell’istinto, l’azione dell’uomo, deciso a
non peccare «contra propriam […], et potiorem sui naturam, cuius lex
praecellere debet legi corporis; perinde atque naturae corporeae prae-
stat natura mentis»
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. Questa mutata prospettiva teorica che sposta il
centro dell’indagine dalla legge naturale all’uomo, alla
lex
specifica del
suo essere razionale costituisce l’apporto personale di Gravina alle tesi
del giusnaturalismo. In esso non può più trovar spazio l’antico natura-
lismo, se non a condizione di rinunciare a quell’istanza di razionalità
che è alla base della sua concezione dell’etica e del diritto. La
legge
non
scaturisce da un
ordine
ontologicamente immanente alla natura, ma lo
impone attraverso l’azione normativa. Originaria e oscura fonte del
divenire, la
natura,
attiva nella trama delle
passioni
moderne
,
e la
ragio-
ne,
nella sua artificiale funzione di disciplina delle azioni umane, offro-
no un ambivalente ma stimolante profilo del pensiero graviniano, non
ignaro del valore storico della loro conflittuale presenza. Un’indiretta
conferma di ciò è nel giudizio di Vico che ai cartesiani napoletani,
moderni stoici, contesterà la possibilità di elaborare una teoria filosofi-
ca del diritto con l’esclusiva guida della ragione astratta dagli
affetti
e
dagli
interessi
concreti della vita sociale. Non a caso, la stessa distinzio-
ne tra
lex promiscua
e
lex solius mentis
verrà riformulata alla luce di
un’interpretazione unitaria della realtà umana, fondata su una positiva
FABRIZIO LOMONACO
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I. V. G
RAVINAE
Originum iuris civilis
, in
Opera, seu Originum iuris civilis libri tres
[…], recensuit, et adnotationibus auxit Gotfridus Mascovius […]. Tomus primus,
Neapoli, publica auctoritate excudebat I. Raymundus sumptibus A. Cervone, 1756, lib.
II, cap. IV, p. 112a (si veda anche nell’ed. Napoli, Mosca, 1713, 2 voll., rist. anast. a cura
di F. Lomonaco, pres. di F. Tessitore, Napoli, 2004). Sull’argomento e la relativa lettera-
tura critica sia consentito rinviare al mio volume,
Filosofia, diritto e storia in Gianvincenzo
Gravina
, pres. di Paolo Rossi, Roma, 2006, capp. II-IV.