dialettica dei suoi estremi. L’autore del
De uno
tratta a suo modo della
distinzione graviniana, teorizzando quella tra
ius naturale prius
e
ius
naturale posterius
, retta dall’idea di una
immutabilitas
, di una
vis veri
,
all’interno della quale le due ‘forme’ dello
ius
(
prius
e
posterius
) danno
senso al movimento della storia umana e rendono possibile il diritto
come
unità
e
circolo
tra un «unico principio» e un «unico fine». L’im-
postazione del problema filosofico del diritto mediante la conciliazione
o, meglio, la compenetrazione dell’elemento universale e di quello
empirico è l’illuminazione che il giovane Vico, interprete critico di
Gravina, ha ricevuto o ha creduto di poter ricevere da Grozio. Nel
De
uno
, dove il dialogo con il giurista olandese è continuo, il diritto natu-
rale
gentium
, elaborazione originalissima del pensiero vichiano, appare
criticamente distinto dallo
ius philosophorum
e teso a ricondurre in un
ordine
adeguato senso e ragione, a verificarne la legittimità nel mondo
storico. Il giurista olandese non ha concesso sufficiente rilievo alla
distinzione, già nota agli stoici, tra diritto naturale
prius
e
posterius.
Egli
ha sovrapposto la
ragione
al
naturale
, trascurando il momento della
loro necessaria tensione e integrazione, il senso stesso di un processo
che coinvolge entrambi i significati (
prius
e
posterius
) dello
ius natura-
le
. Il «diritto volontario», che nell’autore del
De iure belli ac pacis
aveva
a suo fondamento l’
utilità
, non risulta dualisticamente separato da
quello
naturale
, struttura di ogni diritto sempre volontario in quanto
agente nella storia. Nulla, di conseguenza, poteva restare delle tradizio-
nali astrazioni dei moderni giusnaturalisti (di Grozio associato a
Pufendorf e Selden dalla
Sn25
) che hanno sottovalutato il principio
provvidenziale, riducendo il senso del diritto naturale a «
massime
ragionate di
morali filosofi, e teologi
, e ’n parte di
giureconsulti
»
36
. Sono
stati ansiosi di stabilire la posizione di ogni fenomeno rispetto all’ordi-
SULLA TRADUZIONE SPAGNOLA DEL
DIRITTO UNIVERSALE
93
36
G. V
ICO
,
De uno
, in I
D
.,
Opere giuridiche
, a cura di P. Cristofolini, Firenze, 1974
[d’ora in poi
OG
], cap. CXXXVI («Del diritto naturale delle genti e del diritto naturale
dei filosofi»), p. 162, ma cfr. anche cap. LXXVI («Elogio di Grozio»), p. 96;
Scienza
nuova
1725 [d’ora in poi
Sn25
], rist. anast. a cura di T. Gregory, Roma, 1979, p. 19, poi
in I
D
.,
Opere
, 2 voll. a cura di A. Battistini, Milano, 1990, vol. II, capov. 20, pp. 988-989
(d’ora in avanti si cita con
O
). Per l’approfondimento del tema rinvio al mio contributo,
Diritto naturale e storia. Note su Gravina e Vico,
in «Archivio di storia della cultura» XIII
(2000), pp. 27-51, ripubblicato in
Pensar para el nuevo siglo. Giambattista Vico y la cultu-
ra europea
. Atti del Convegno internazionale (Sevilla, 4-9 ottobre 1999), 3 voll., editores
E. Hidalgo-Serna, M. Marassi, J. M. Sevilla, J. Villalobos, vol. II, Napoli, 2001, pp. 409-
442.
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