ne della natura e delle sue leggi, ma incapaci di comprendere i momen-
ti tensionali e trasformativi dell’esistenza umana costitutivamente stori-
ca. I pericoli del giusnaturalismo sono quelli che presenta ogni tentati-
vo, classico e moderno, di uniformare l’uomo e la sua storia a leggi uni-
versali astratte. La nuova esigenza di
ordine
, di normatività non è ‘natu-
ralistica’ né ‘giusnaturalistica’, perché muove dall’interno e non dal-
l’esterno dell’individuo; è, insomma, un’esigenza che non si lascia repri-
mere da nessun’altra sovrastante e assolutizzante entità. La filosofia
vichiana che medita sul diritto non si chiede più quale sia lo
ius
dell’
uni-
versale natura
, perché cerca di penetrare le
nature
artefici dell’esperien-
za giuridica, di stabilire quali siano le caratteristiche dell’attività umana,
creatrice di diritto. Questo tentativo non può essere governato da
un’universalizzante ragione, ma da una
ratio
che sappia aderire all’espe-
rienza che vuole conoscere con moderno metodo sperimentale e con
relativo senso storico che induce a capire il senso della prospettiva
‘provvidenziale’. Nello sforzo di umanizzare sempre più la ragione, Vico
oppone all’astratta
ratio
della filosofia cartesiana quella veramente
umana, operante nella storia che è storia degli individui ragionevoli nel-
l’incontro con altri esseri simili. Perciò, antigiusnaturalisticamente lo
ius
naturae
è configurabile come un diritto proprio di tutte le
nature
a esse-
re comprese e rispettate per quel che sono nella loro individualità. Il
diritto non è un’astrazione, perché è in immediata relazione con la sto-
ria, non più contrapposto al
naturale
come sua copia imperfetta e arbi-
traria, essendo razionalizzazione concreta di esso. Il tratto nuovo della
problematica è assai più di una pura e semplice concretizzazione della
lex naturae
nel mondo dei fatti; è, come osservato da un acuto interpre-
te, il «trasferimento del modello antropologico senso-ragione in quello
sociale forza-diritto, tale che le interne oscillazioni, articolazioni e com-
binazioni di quest’ultimo sono l’oggetto specifico della storia»
37
.
La novità dei libri del
Diritto universale
sta nell’originalità della
coappartenenza di
ragione
e
autorità
storicamente documentata dal-
l’evoluzione delle
gentes
(dalla
familia
alla
clientela
e alla
respublica
),
dove, però, è bene tener presente che, almeno per il
De uno
(e da qui il
FABRIZIO LOMONACO
94
37
Così N. B
ADALONI
(
Sul vichiano diritto naturale delle genti,
Introduzione a
OG,
p.
XXXIII), coerente, anche in questo contesto, con un’interpretazione assistita dalla pre-
occupazione di avvicinare la
filosofia
di Vico al mondo della storia ma senza allontanarla
dalla natura, da un
ordo
, cioè, che è garanzia di integrazione-continuità tra la dimensione
artificiale
e quella
naturale
. In proposito sono interessanti le riserve critiche di Pietro
Piovani in una recensione pubblicata in questo «Bollettino» V (1975), in partic. p. 160.