fortemente speso a isolare della sua «incursión» tre questioni emblema-
tiche del diritto naturale delle genti: la «libertà dei mari», l’«incomuni-
cabilità » del diritto e il tema della guerra. Sono argomenti che hanno
coinvolto molti
auttori
di Vico, da Suarez e da de Vitoria ma soprattut-
to Alberigo Gentili, il Grozio del
De praedae
e del
Mare liberum
. non-
ché il Selden del
Mare clausum
, scritti che affrontano una questione cen-
trale nel
De Constantia
: il
dominio
nel diritto privato e pubblico sui traf-
fici in mare e sulla costa. Né questo aspetto dello
ius
e della sua «propa-
gación», ammessa da Grozio, può contrastare l’impostazione vichiana
fondata, com’è noto, sull’‘incomunicabilità’ del diritto non per motivi
materiali, ma per coerenza con l’evoluzione storica complessiva dello
ius
, con ciò che Navarro commenta assai bene quando tratta del
derecho natural de las gentes» quale «derecho histórico, contextual, adecuado
a las circunstancias precisas, heroico en la Edad Fabulosa y civil en la Histórica,
y dependiente en todo caso del grado de progreso de la
humanitas
, viniendo así
a resolver el dilema planteado por una filosofía jurídica ideal cuya plasmación
y aplicación a un derecho civil que se revelaba como arbitrario y casuístico se
hacía imposible
41
.
L’erronea convinzione di un diritto espressamente ‘comunicato’
nasce dalla leggendaria ipotesi di una legge delle XII Tavole ‘trasmes-
sa’ dai greci ai romani, rivelatasi, tuttavia, di «grande utilità» per la
«scienza de’ princìpii del mondo delle nazioni». Collegata, infatti, a
quella
leggenda
è la falsa credenza in un diritto naturale delle genti
sorto da una prima nazione da cui tutte le altre l’avrebbero poi ricevu-
to. Se ciò fosse veramente accaduto non si potrebbe parlare di un
«diritto con essi costumi umani naturalmente dalla divina provvedenza
ordinato in tutte le nazioni». Nella storia accanto alle variazioni sempre
possibili c’è anche una conformità originaria o spontanea tra le idee e
le istituzioni di tutti i popoli, perché «idee uniformi nate appo intieri
popoli tra essoloro non conosciuti debbon avere un motivo comune di
vero». Che è il gran
criterio
del
senso comune
del genere umano, inse-
gnato alle nazioni dalla provvedenza divina senza bisogno di «umano
provvedimento»
42
. Per salvare l’identità delle nazioni, lontano dalla
FABRIZIO LOMONACO
96
41
Ivi, pp. 214-216, 217-218.
42
G. V
ICO
,
Ragionamento primo dintorno alla legge delle XII Tavole venuta da fuori
in Roma
, in ID.,
La Scienza nuova giusta l’edizione del 1744
[…], a cura di F. Nicolini,
parte III, Bari, 1916, p. 1131 e
Scienza nuova
1744 [d’ora in poi
Sn44
], capovv. 144-146,
poi in
O
, vol. I, p. 499. «Questo sarà – conclude Vico nella celebre
Degnità
XIII – uno